Nello specifico, il ricorrente – difeso dall’avvocato Giuseppe Papagni, referente dello “Sportello dei Diritti“, della BAT – aveva stipulato con un istituto scolastico meneghino numerosi contratti di lavoro a tempo determinato ricadenti nel medesimo anno scolastico, dai quali venivano però esclusi i periodi di sospensione predeterminata delle lezioni (Pasqua, Carnevale, ecc…) nonché alcuni sabati e domeniche.
A causa del mancato riconoscimento delle giornate in questione, il docente supplente non poteva raggiungere, per sole sei giornate, le 180 giornate lavorative che consentono l’accreditamento, ai fini concorsuali e di punteggio, dell’intera annualità scolastica. Si è reso dunque necessario ricorrere al Giudice del Lavoro, con procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c, per veder riconosciute le giornate che, pur contrattualmente escluse, si sarebbero dovute comunque imputare nello stato di servizio del supplente.
La pronunzia giurisdizionale ha interpretato in maniera puntale il D.M. n.201/2000 (relativo alle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente), in cui viene presa in considerazione l’ipotesi di più periodi di assenza del titolare senza intervallo o intervallati soltanto da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento.
L’accoglimento del cautelare consentirà al ricorrente di poter partecipare al concorso straordinario previsto dal d.l. n.129/2019 che, secondo il recente “decreto milleproroghe”, indica quale termine ultimo per la pubblicazione dei bandi il 30 aprile 2020. Inoltre, il docente precario potrà godere, in termini di punteggio, dell’intera annualità di servizio ai fini delle graduatorie scolastiche.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, l’ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Milano traccia il solco per una più favorevole interpretazione dei contratti in favore di migliaia di docenti precari, i quali potranno ricorrere alla magistratura nel caso in cui venga negato il ricongiungimento di alcuni periodi di servizio.
Sarebbe, infatti, altamente lesivo privare i supplenti, dopo anni di precariato, della possibilità di partecipare al concorso straordinario per il mancato ricongiungimento di poche giornate, che gli istituti scolastici e il MIUR dovrebbero già riconoscere, in presenza di circostanze da valutare caso per caso, in via amministrativa.