“Le restrizioni, che sono valide sino al 13 aprile, sono necessarie perché non solo non sono diminuite le motivazioni che le avevano determinate, ma si sono rafforzate considerando che i casi a Oristano sono in aumento – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -.
Dal 21 marzo la situazione si è ulteriormente aggravata con un grande aumento dei casi di contagio da Covid-19 che sono, ad oggi, aumentati di oltre il 100% sull’intero territorio comunale. Quindi non possiamo abbassare la guardia. Lla regola è sempre la stessa: restare a casa e uscire solo per motivi realmente importanti”.
L’ordinanza obbliga i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque percorrendo il più breve tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora.
Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
- spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale; solo per un breve periodo di tempo e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e senza creare assembramenti.
Conferma anche della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto) negli esercizi solitamente autorizzati.
L’ordinanza stabilisce la chiusura domenicale per le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, edicole e distributori di carburante.
Sono compresi in questa misura:
Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Ordinanza sindacale n. 11 del 3 aprile 2020