L’Agenzia delle Entrate quest’anno non ha riposato neanche durante le festività: ieri sera 13 aprile, Pasquetta, lunedì dell’Angelo, è stata pubblicata la circolare numero 9/E con diversi chiarimenti in materia di Decreto Liquidità (Decreto Legge numero 23/2020).
La circolare tratta diversi aspetti del decreto ovvero:
- la sospensione e la proroga dei versamenti tributari;
- la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro;
- le nuove modalità di calcolo degli acconti Irpef, Ires ed Irap;
- rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- termini per la consegna e la trasmissione telematica della certificazione unica 2020;
- proroga dei certificati in materia di appalti;
- termini delle agevolazioni prima casa;
- assistenza fiscale a distanza;
- semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole;
- processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato;
- credito di imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
- Decreto Liquidità – Decreto Legge numero 23/2020 del Governo Conte II: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 9/E del 13 aprile 2020
Decreto Liquidità: quando è possibile sospendere i versamenti alla luce della riduzione del fatturato secondo la circolare numero 9/E dell’Agenzia delle Entrate
Uno dei punti più attesi della circolare per gli addetti ai lavori era quello relativo alla sospensione dei versamenti rispetto alla riduzione del fatturato.
In particolare, i commi 1 e 3 dell’articolo 18 del cd Decreto Liquidità, stabiliscono che:
“Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato […] che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il … nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione”
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che in base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).
Di conseguenza:
- la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile;
- la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.
Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile, in base ai dati di marzo, potranno ottenerla per i versamenti di maggio, ove ne dovessero ricorrere i presupposti in base ai dati di aprile.
La previsione di cui all’articolo 18 del DL 23/2020 si applica anche alle imprese agricole, non esistendo alcune distinzione tra le attività di impresa ivi richiamate.
Anche gli enti non commerciali possono fruire della proroga, chiaramente nell’ipotesi in cui l’ente svolga anche una attività di tipo commerciale, ma per questa ultima attività applichi i parametri di cui sopra.
Questo è quanto riportato, in sintesi, nella circolare numero 9/E dell’Agenzia delle Entrate.
Ci permettiamo di evidenziare, a questo proposito, come risulti di difficile comprensione la scelta del criterio in esame: come faranno le aziende chiuse a tenere la contabilità dei mesi in oggetto ed a capire quindi se possono o meno fruire della proroga dei versamenti in scadenza? Ci si rimetterà come al solito a commercialisti ed altri professionisti del settore contabile e fiscale?
Decreto Liquidità e rimodulazione degli acconti delle imposte 2020: la regola vale per entrambe le scadenze?
Altro chiarimento atteso dagli operatori era quello relativo agli acconti di imposta.
L’articolo 20 del decreto Liquidità prevede che gli acconti delle imposte 2020 possano essere calcolati con il metodo previsionale, senza sanzioni se lo scostamento fra il totale dovuto e quello calcolato non sia superiore al 20 per cento.
Ci si è chiesti se tale norma valesse per entrambe le scadenze, quella di giugno e quella di novembre: risposta affermativa per l’Agenzia delle Entrate.
Proroga (rimessione in termini) delle imposte la cui scadenza originaria era lo scorso 16 marzo 2020
Il paragrafo 5 della circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 9/E di ieri 13 aprile 2020 conferma poi un altro aspetto importante: la proroga – ma sarebbe più corretto parlare di rimessione in termini – della scadenza delle imposte dello scorso 16 marzo 2020, inizialmente oggetto di una mini proroga al 20 marzo 2020.
Per effetto di quanto previsto dal Decreto Liquidità, la nuova scadenza prevista è il prossimo 16 aprile 2020.
Certificazione unica autonomi e altri soggetti non interessati dalla compilazione del modello 730 precompilato: confermata la scadenza con il modello 770
Altra conferma – forse non necessaria – viene fornita in merito alla scadenza della certificazione unica 2020 per i lavoratori autonomi e gli altri soggetti che non sono obbligati alla compilazione ed all’invio telematico del modello 730 precompilato.
Anche per quest’anno, tali soggetti potranno predisporre tutto entro il prossimo 31 ottobre, stesso termine di scadenza previsto per il modello 770.
Bonus prima casa 2020: sospensione non applicabile al termine quinquennale di decadenza
L’articolo 24 del Decreto Liquidità prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis dell’articolo, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all’emergenza Coronavirus.
Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-bis per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis.
Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto determinerebbe un pregiudizio nei confronti del contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.
di Lucia Perandini