La verifica relativa alla riduzione del fatturato del 33% o del 50%, a seconda che ricavi o compensi siano superiori o inferiori a 50 milioni di euro, dovrà essere effettuata separatamente per i versamenti di IVA, ritenute e contributi in scadenza ad aprile e a maggio 2020.
Il calcolo della riduzione del fatturato ai fini della sospensione dei versamenti e della proroga delle scadenze fiscali al 30 giugno 2020 prevista dal Decreto Liquidità dovrà considerare, quindi, la differenza registrata nel confronto tra i mesi di marzo ed aprile del 2019 rispetto al 2020.
Dovranno esser prese a riferimento le operazioni eseguite a marzo e ad aprile, fatturate o certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese, compresi i corrispettivi relativi ad operazioni non rilevanti ai fini IVA.
La data da considerare è quella di effettuazione dell’operazione e, sul punto, la circolare n. 9/ del 13 aprile 2020 si sofferma sulle istruzioni da tenere a mente per le fatture immediate o differite.
Proroga versamenti e calcolo della riduzione del fatturato: verifica separata per le scadenze di aprile e maggio 2020
Il calcolo della riduzione del fatturato ai fini della proroga dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 dovrà essere effettuato separatamente. Il differimento di IVA, ritenute e contributi, andrà valutato verificando rispettivamente la diminuzione di fatturato o corrispettivi registrata a marzo 2020 e ad aprile 2020.
Le istruzioni operative relative alla proroga dei versamenti introdotta dal Decreto Liquidità occupano una parte importante della circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, bisognerà quindi effettuare il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi:
- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020;
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020.
Sarà quindi possibile che la proroga delle scadenze al 30 giugno 2020 si applichi soltanto per il mese di aprile o al contrario, solo per i versamenti in autoliquidazione di maggio 2020.
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, la proroga dei versamenti in autoliquidazione (IVA, ritenute e contributi) si applica ai soggetti che hanno registrato una riduzione di fatturato pari a:
- 33%, rispettivamente nel mese di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente, nel caso di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- 50%, nel caso di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.
La soglia di fatturato non si applica ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. La proroga si applicherà nel caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33%.
La verifica preventiva non si applica, per ovvie ragioni, a chi ha avviato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
- Decreto Liquidità – Decreto Legge numero 23/2020 del Governo Conte II: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 9/E del 13 aprile 2020
Proroga versamenti di aprile e maggio 2020: verifica riduzione fatturato in base alla data di effettuazione dell’operazione
Assodato che il calcolo della riduzione del fatturato dovrà essere effettuato confrontando rispettivamente i mesi di marzo ed aprile del 2019 e del 2020, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle operazioni da considerare in sede di verifica.
Bisognerà tener conto delle operazioni eseguite a marzo e ad aprile fatturate o certificate e che, quindi, hanno partecipato alla liquidazione IVA del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e ad aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). A queste andranno sommati i corrispettivi relativi ad operazioni non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione, ovvero:
- per le fatture immediate ed i corrispettivi, corrisponde alla data della fattura (per le fatture elettroniche, quindi, corrisponde al valore indicato nel campo 2.1.1.3. ) e a quella del corrispettivo giornaliero;
- per la fattura differita, bisognerà considerare la data del DDT o di altri documenti equipollenti richiamati in fattura.
A titolo esemplificativo, per calcolare la differenza ed il calo di fatturato registrato a marzo 2020 rispetto al 2019, dovranno essere escluse le fatture differite emesse entro il giorno 15, relative ad operazioni effettuate a febbraio. Al contrario, andranno incluse le fatture differite emesse entro il 15 aprile, relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo.
Proroga versamenti aprile e maggio 2020 per tutte le imprese agricole
La possibilità di differire i versamenti in autoliquidazione in scadenza ad aprile e a maggio 2020 si applica a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, ivi comprese le imprese agricole, indipendentemente dalla natura o dal regime fiscale adottato.
La sospensione di IVA, ritenute e contributi, si applica a tutte le imprese agricole – nel caso di riduzione del fatturato del 33% o 50% – a prescindere dalla determinazione del reddito per regime naturale (fondiario), su base catastale, o se producano reddito di impresa commerciale.
Il calcolo della riduzione del fatturato dovrà essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.
Proroga versamenti ampia per gli enti non commerciali e terzo settore
La proroga dei versamenti al 30 giugno 2020 ha portata ampia per quanto concerne gli enti non commerciali e del terzo settore. Per l’Agenzia delle Entrate l’intento del Decreto Liquidità è quello di estendere il beneficio della sospensione delle scadenze fiscali a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano attività in regime d’impresa.
Tra i soggetti beneficiari del rinvio dei versamenti di aprile e maggio vi rientrano, a titolo di esempio, anche ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Anna Maria D’Andrea