ORDINANZA N.15 DEL 28/04/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE E DEI DIRITTI DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA E DELLE DISABILITÀ. ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.IL SINDACO
PREMESSO che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell’emergenza connessa al contagio da COVID-19 (Corona Virus);
VISTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» del 09/03/2020;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus pubblicato sulla G.U. 62 dell’11 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 che dispone la proroga sino al 13 aprile dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato sulla G. U. 97 dell’11 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”
DATO ATTO CHE in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Sorso ha adottato opportune misure di sostegno alla popolazione tentando, al contempo, di veicolare adeguatamente il contenuto delle nuove indicazioni;
EVIDENZIATO, altresì, che in ragione della natura e della rilevanza del rischio occorre adottare misure rigorose, indispensabili per tutelare al meglio la salute
pubblica e contenere la diffusione del nuovo Covid-19″;
TENUTO CONTO che anche secondo il Consiglio di Stato l’applicazione del
principio di precauzione comporta che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una
prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli e critiche;
VISTE le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14
marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, n. 12 e 13 del 25 marzo 2020, n. 14 e 15 del 3
aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020 e n. 19 del 13 aprile 2020
del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA la “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (Convention
on the Rigths of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n.
176;
EVIDENZIATI in particolare gli artt. 3, 6, 12, 27 della suddetta Convenzione, i quali
sanciscono, tra le altre cose, che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente; che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica
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o privata e in ogni situazione problematica, deve avere la priorità l’interesse del
bambino; che i bambini hanno diritto ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali
che li riguardano, e che gli adulti hanno il corrispondente dovere di tenerne in
adeguata considerazione le opinioni; che gli Stati riconoscono il diritto di ogni
fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale e sociale;
CONSIDERATE le preoccupanti e sempre più numerose segnalazioni in merito alle
varie forme di disagio psicologico manifestate da bambini, adolescenti e disabili,
pervenute alla sottoscritta Autorità ordinante nelle ultime settimane, tali da poter
ritenere che il fenomeno assuma i contorni di una vera e propria emergenza sanitaria
all’interno dell’emergenza epidemiologica in corso connessa al contagio da COVID19;
RITENUTO pertanto di dover intervenire a tutela della salute, intesa anche come sano
sviluppo psicofisico, dei bambini, degli adolescenti e dei disabili;
VERIFICATE le condizioni di contingibilità e urgenza relative all’improcrastinabile
necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;
VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di
autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela
della salute pubblica;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 54, comma 4 ° a norma
del quale: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma
sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
VISTO altresì l’articolo 50, comma 5° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITO in ordine all’adozione della presente Ordinanza, il Segretario Comunale e
il Comandante della Polizia Locale, e dato atto che il testo del provvedimento è stato
preventivamente trasmesso via pec, in data odierna, alla competente Prefettura/UTG di
Sassari a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
1) Al fine di garantire ai bambini, agli adolescenti e ai diversamente abili condizioni di
vita adeguate ad un sano sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, in forza della
presente ordinanza, fermo restando il divieto di assembramento di persone in luoghi
pubblici e privati, nonché l’obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, si considerano come motivati da necessità
inderogabile, quindi in ossequio a quanto disposto all’art. 1 comma 1, lettera a) del
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DPCM del 10 Aprile 2020, tutti quegli spostamenti, all’interno del territorio comunale
di Sorso, di bambini, adolescenti e disabili, accompagnati da altri componenti
maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare, volti a favorire la loro
frequentazione di spazi all’area aperta, inclusi gli spostamenti verso terreni di
proprietà, in locazione, in comodato o in usufrutto. A tale scopo il terreno, che dovrà
trovarsi nella disponibilità del proprietario, locatario, comodatario o usufruttuario,
potrà essere raggiunto dall’intero nucleo familiare anche a bordo dello stesso veicolo.
È fortemente raccomandato che i passeggeri all’interno del veicolo indossino, fatta
eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti con forme di disabilità non
compatibili, idonee protezioni delle vie respiratorie. Tali sono da intendersi le
mascherine di comunità, ovvero le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera che, al
contempo, garantiscano comfort e respirabilità, e che permettano di coprire dal mento
al di sopra del naso. Lo spostamento nei suddetti terreni permetterà anche di ridurre i
rischi di assembramenti nelle aree urbane e i contatti tra persone estranee, ovvero che
fanno parte di nuclei familiari diversi; rimane pertanto comunque vietato organizzare
incontri e radunarsi con persone non facenti parte del proprio nucleo familiare, fatto
salvo quanto disposto con decorrenza a partire dal 4 maggio 2020 dall’art. 1 comma 1,
lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020 in merito agli spostamenti volti ad incontrare
propri congiunti.
2) Le medesime protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 1, sempre fatta
eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti con forme di disabilità non
compatibili, devono altresì essere utilizzate sull’intero territorio comunale nei luoghi
confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblico, e comunque in tutte
le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del
distanziamento fisico.
3) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dalla data della sua
adozione fino al 17 maggio 2020.
DISPONE
• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
• di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della
presente ordinanza;
• che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura della Segreteria
comunale a:
• Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
• Servizio Polizia Locale del Comune di Sorso;
• Servizio Ambiente del Comune di Sorso;
• Comando Stazione Carabinieri di Sorso;
PREVEDE
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Che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle
necessità che potranno sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza.
AVVERTE CHE
Salvo il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui
all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si
applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale
o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui
all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante
l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, come previsto
dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
COMUNICA CHE
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna entro il termine di
60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.