Le compagnie aeree devono indicare chiaramente, sin dalla pubblicazione delle loro offerte su internet, l’Iva applicata ai voli nazionali, le tariffe per il pagamento con carta di credito e gli oneri per il check-in, qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa gratuita. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue pronunciandosi sul ricorso di Ryanair contro l’Antitrust italiano, che aveva sanzionato con una multa di 500’000 euro la compagnia per pratica commerciale sleale in quanto aveva pubblicato sul proprio sito prezzi ritenuti incompleti di alcuni dati. Nel 2011, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) aveva contestato a Ryanair di aver pubblicato sul proprio sito dei prezzi che non indicavano, sin dalla loro prima visualizzazione, l’importo dell’Iva per i voli nazionali, gli oneri di web check-in e le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair. Secondo l’Agcm, tali costi erano inevitabili e prevedibili, pertanto il consumatore avrebbe dovuto esserne informato fin da subito, ancor prima di avviare il processo di prenotazione.
Per questo l’Antitrust italiano aveva multato Ryanair per pratica commerciale sleale. Il ricorso della compagnia aerea davanti al tribunale amministrativo italiano, è stato respinto in primo grado, così Ryanair ha fatto appello davanti al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia dell’Ue che, nella sentenza odierna, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha stabilito che tutti i costi ritenuti inevitabili e prevedibili per il consumatore debbano essere indicati fin da subito in modo trasparente dalla compagnia aerea.