Nel testo del decreto Rilancio arrivato in Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020 c’è la super autocertificazione per l’accesso a bonus, contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Non è ancora chiaro se la super autocertificazione farà parte del testo ufficiale del decreto Rilancio. Solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (attesa entro lunedì 18 maggio 2020) fornirà le necessarie conferme.
Sta di fatto che la semplificazione delle procedure per le domande dei bonus previsti dal decreto Rilancio è parte dell’ultima versione del testo (datata 13 maggio, ore 17.30), vagliata durante il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al maxi decreto economico.
La norma, contenuta nell’articolo 242 prevede che in via sperimentale, e fino al prossimo 31 dicembre 2020 per tutti i procedimenti di carattere amministrativo avviati nei confronti delle pubbliche amministrazioni le domande aventi ad oggetto agevolazioni fiscali, finanziarie e del lavoro basterà un’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000) sostitutiva di ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore.
Bonus decreto Rilancio: super autocertificazione per le domande verso la PA
L’ultima versione del testo del decreto Rilancio prevede un’importante semplificazione, fino al 31 dicembre 2020, per tutte le domande di bonus, prestiti, e finanziamenti da parte della PA.
Come sopra anticipato, viene concessa la possibilità di utilizzare un’autocertificazione per attestare il possesso di requisiti oggettivi e soggettivi, da allegare alla domanda di accesso ai bonus, sia per i cittadini che per le imprese.
Si tratta di uno strumento di super liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, ovviamente legato all’emergenza sanitaria in corso. La ratio sarebbe quella di evitare i ritardi nelle procedure che hanno caratterizzato molti aspetti della prima parte della crisi in corso.
Di rimando, viene previsto un appesantimento delle sanzioni penali ed amministrative da irrogare in caso di dichiarazioni false.
Attenzione: per l’ufficialità è necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale. Si consiglia ai lettori di seguire i prossimi aggiornamenti su Informazione Fiscale per ulteriori sviluppo.
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Super autocertificazione in arrivo per le agevolazioni fiscali, finanziarie e del lavoro nei procedimenti con le pubbliche amministrazioni: ecco cosa prevede la bozza del testo del Decreto Rilancio
La super autocertificazione prevista dalla bozza del Decreto Rilancio consentirebbe alle aziende di disporre di uno strumento straordinario dal punto di vista della liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Riportiamo di seguito alcuni estratti dell’articolo 242 del Decreto Rilancio – in attesa del testo ufficiale e definitivo sul quale si invita i lettori a fare le dovute valutazioni – prevede quanto segue:
- Art.242 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19“1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - b) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero nei contratti pubblici e nei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, in relazione all’ urgenza determinata dal COVID19, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto procedono anche in assenza della documentazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni comunque denominate di cui al primo periodo sono corrisposti sotto la condizione risolutiva di cui agli articoli 88, comma 4 bis e 92 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano i benefici economici comunque denominati, concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- c) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21 nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
[…] - g) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga ai regolamenti edilizi comunali e agli atti di pianificazione territoriale, nel rispetto dei vincoli. Gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, anche in deroga alle autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presiedente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’ emergenza sanitaria COVID-19. L’eventuale mantenimento delle opere realizzate, ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione entro il 31 dicembre 2020 della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero nei casi in cui è richiesto un diverso presupposto, della segnalazione certificata di inizio attività, utilizzando la modulistica unificata, corredata dalle prescritte attestazioni e eventuali istanze. Per l’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.1990.”
La super autocertificazione rischia di diventare una trappola, occorrerà usarla con estrema attenzion
La norma super liberale in ordine all’autocertificazione omnibus – nel caso in cui fosse confermata nel testo definitivo del Decreto Rilancio – avrebbe indubbiamente dei vantaggi importanti in termini di ottimizzazione ed efficienza delle procedure amministrative.Bisognerà però adottare cautela nell’utilizzo della super autocertificazione, anche considerando le sanzioni previste.