Il legislatore con la bozza di decreto economia di maggio 2020 sta finalmente per chiarire i dubbi da lui stesso suscitati con l’articolo 34 del decreto legge 23/2020 all’interno del quale imponeva come ulteriore requisito da soddisfare l’esclusiva iscrizione del professionista richiedente l’indennità del fondo di ultima istanza agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria come da D.lgs 509/1994 e 103/1996.
L’articolo 34 riportava, infatti, la seguente dicitura:
“Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.”
L’interpretazione di questo articolo era stata demandata alle singole casse di previdenza private, le quali al fine di perfezionare le richieste già inoltrate dagli iscritti e raccoglierne di nuove, hanno dovuto predisporre dei moduli online atti all’integrazione delle domande previamente compilate, in conformità con quanto richiesto da tale nuovo articolo.
Tale previsione estremamente generica si è prestata all’insinuarsi di innumerevoli polemiche, le quali hanno portato molti professionisti a non presentare la domanda per timore di doversi prendere la responsabilità di auto certificare il possesso di requisiti non ben delineati.
Bonus 600 euro professionisti. Le novità del decreto economia di maggio 2020 e l’articolo 34 abrogato
L’art. 24 del decreto di maggio abrogherebbe l’art. 34 del decreto legge 23/2020, conducendo così le casse ed i professionisti stessi ad una svolta interpretativa, sanando ogni tipologia di dubbio paventata negli ultimi giorni.
La richiesta di esclusività iscritta nell’articolo che ad oggi potrebbe essere abrogato aveva infatti messo in dubbio il possesso dei requisiti da parte di quei professionisti che svolgendo due attività professionali sono di fatto obbligati all’iscrizione a due o più enti di previdenza obbligatoria di diritto privato.
La dizione contenuta nell’art. 34 d.l 23/2020 era difatti eccessivamente generica “iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs 509/1994 e al d.lgs 103/1996 in via esclusiva”, e per questo ciascuna cassa di previdenza aveva interpretato la previsione in senso sostanziale, richiedendo ai propri iscritti di auto certificare la loro esclusiva iscrizione alla cassa a cui presentavano la domanda.
Un’altra problematica suscitata da tale articolo era relativa a quei professionisti che al momento della presentazione della domanda erano iscritti ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria ed avevano una posizione aperta in gestione separata INPS, per contributi versati in precedenza, in ottemperanza di attività svolte prima di iniziare ad esercitare l’attività professionale.
Grazie alla nuova previsione contenuta nell’art. 24 del decreto di maggio il legislatore sfata ogni dubbio e chiarisce tali problematiche, specificando che sono idonei a presentare la domanda per l’indennità prevista dall’art. 44 del d.l 18/2020 i soggetti che “alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
L’articolo 34 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 23 è abrogato.”
Bonus 600 euro professionisti: le cause di esclusione della bozza di decreto economia di maggio 2020 ed altre considerazioni
Le uniche casistiche che precludono quindi tali soggetti dalla possibilità di presentare la domanda per l’indennità sulla base dell’art. 44 del d.l 18/2020 sono l’essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.
Si desume quindi che tutti i professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatoria di enti di diritto privato, anche se fossero obbligati alla contribuzione a più di una di esse, potrebbero comunque fare la domanda, ovviamente preferendo una cassa, quindi evitando la duplicazione della domanda, comunque già esclusa dalla prima versione di autocertificazione prevista sulla base di quando scritto nell’art. 44 del d.l 18/2020.
Ad oggi permane quindi un’unica problematica, di carattere temporale, i professionisti infatti erano stati chiamati ad integrare le domande di richiesta di tale indennità entro il 30 aprile scorso, data in cui i dubbi nati dall’articolo 34 del DL 23/2020 non erano ancora stati sfatati, quindi molti dei soggetti effettivamente titolati alla richiesta di tale bonus non sono stati messi nelle condizioni idonee e di piena trasparenza legislativa per poter presentare la domanda.
Cristina Cherubini
Fonte: informazionefiscale.it