Il possibile intervento del Decreto Aprile sul testo originario del DL Cura Italia che ha introdotto la CIG con causale Covid 19 complica ulteriormente il quadro normativo di riferimento, già rivisto dal DL Liquidità e durante l’iter di conversione in legge, per tutte le aziende che hanno intenzione di richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali.
Cassa integrazione coronavirus: tutte le novità in arrivo col Decreto Aprile
Nella bozza del Decreo Aprile, ormai atteso per maggio, la traccia di tutte le possibili modifiche al testo originario.
In primis l’articolo 2 riscrive il comma 1 dell’articolo 19 del DL Cura Italia:
“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”.
La nuova versione, stando alla bozza del Decreto Aprile in circolazione, sarà la seguente:
“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1088, n. 153”.
In sintesi le principali novità in arrivo:
- la durata massima passa da 9 a 18 settimane;
- la fine del periodo entro il quale è possibile beneficiare delle regole della cassa integrazione per coronavirus passa dal 31 agosto al 31 ottobre;
- si chiarisce la questione degli assegni familiari.
- alle novità del comma 1, si aggiunge anche il nuovo termine della domanda modificato nel comma 2: si passa da “entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo” sono sostituite a dalle seguenti parole: “entro la fine del mese di inizio del periodo”.
- i fondi per la copertura della CIG e dell’assegno ordinario passano da 80 milioni a 1 miliardo, mentre non è ancora stabilito come cambiano le cifre della CIG in deroga;
- sulla scia del DL Liquidità, gli ammortizzatori sociali si estendono anche ai lavoratori neoassunti: possono avere accesso tutti i dipendenti che hanno intrapreso un rapporto di lavoro con l’azienda entro il 25 marzo 2020 e non più entro il 23 febbraio 2020.
Le novità sui tempi e la durata si applicano anche alla cassa integrazione in deroga. Nello specifico, poi, all’articolo 22 si aggiunge anche il comma 6 bis:
“Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.
Cassa integrazione coronavirus: col Decreto Aprile novità anche per la CISOA
Sono in programma novità anche per la cassa integrazione agricola, lo strumento che ha subito meno modifiche dagli interventi adottati per fronteggiare il coronavirus.
Il Decreto Aprile, però, nella sua versione di bozza riserva un’attenzione anche a questo settore. Si aggiunge all’articolo 19 del Dl Cura Italia il comma 3 bis sulla cassa integrazione agricola con causale Covid 19:
“Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e di anzianità di impiego di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali CISOA con causale COVID19, sono concesse dalla Sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di concessione del trattamento salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22”.
Cassa integrazione per coronavirus: quando arriva? Novità sui tempi di attesa per il pagamento
Con l’articolo 5 della bozza del Decreto Aprile in circolazione si stabiliscono anche nuovi tempi per il pagamento della cassa integrazione per coronavirus da parte dell’INPS.
I datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione presentando domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Si stabilisce, sia per la CIG ordinaria che in deroga, che entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale richiesto, le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda e i datori di lavoro trasmettono all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto.
Obiettivo? Arrivare al pagamento delle prestazioni da parte dell’INPS entro la fine del mese stesso.
Cassa integrazione per coronavirus: tra le novità un assegno per chi ha obbligo di permanenza domiciliare
Tra le novità alle porte con il Decreto Aprile si prospetta anche l’ipotesi di una cassa integrazione per coronavirus specifica per chi ha l’obbligo di permanenza domiciliare.
Si introduce la nuova causale “Covid 19 – obbligo permanenza domiciliare”.
La CIG, sia ordinaria che in deroga, potrà essere richiesta entro i limiti stabiliti e secondo le regole indicate anche dai datori di lavoro che, nell’anno 2020, “sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Giuseppe Guarasci
Fonte: www.informazionefiscale.it