per tutti per nove settimane a partire dal 23 febbraio e fino a fine agosto.
Cassa integrazione guadagni
L’INPS, nel messaggio numero 1321 del 23 marzo 2020, ha fornito le istruzioni per richiedere CIGO e assegno FIS, Fondo Integrazione Salariale, utilizzando la causale Covid 19 nazionale nata per affrontare, anche dal punto di vista del lavoro, la crisi sanitaria in atto.
Mentre, con la circolare numero 47 del 28 marzo 2020, ha fornito tutte le indicazioni per applicare praticamente le regole sulla cassa integrazione nate per far fronte all’emergenza coronavirus.
Chiarimenti anche sulla cassa integrazione in deroga che prevede un iter più complicato dal momento che richiede un accordo tra Regioni e sindacati.
Le novità del DL Cura Italia prevedono la CIGD anche per le aziende con meno di 5 dipendenti, e senza la necessità di un’intesa tra Enti territoriali e organizzazioni sindacali, ma le regole inizialmente poco chiare hanno rallentato il processo.
I datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza coronavirus possono accedere agli ammortizzatori sociali, tenendo conto delle regole standard e delle eccezioni previste dal Decreto Legge numero 18 del 17 marzo e, una volta approvato, secondo le modifiche apportate dal Decreto economico di aprile.
In linea generale il primo provvedimento interviene con degli articoli ad hoc su diversi fronti:
- norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- Cassa integrazione in deroga.
Con il messaggio numero 1287 del 20 marzo, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti sui beneficiari, sulle modalità di domanda e sulle principali novità inserite per far fronte all’emergenza coronavirus. Ma il documento di riferimento che fa ordine sul tema è la circolare numero 47 del 28 marzo 2020.
- INPS – Circolare numero 47 del 28 marzo 2020
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.
Di seguito un panoramica sugli ammortizzatori sociali e sulle regole di accesso introdotte con il DL Cura Italia:
- Cassa integrazione guadagni (Cig) per tutti per 18 settimane: i requisiti
- Cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 nazionale: chi può fare domanda e come
- Coronavirus, assegno ordinario FIS: beneficiari, modalità di domanda e novità
- Cassa integrazione per tutti per nove settimane: le misure per le aziende già in cassa integrazione straordinaria
- Cassa integrazione in deroga: le novità nel DL Cura Italia
- Cassa integrazione in deroga estesa anche a chi ha meno di 5 dipendenti nel DL Cura Italia: come funziona
Cassa integrazione guadagni (Cig) per tutti per 18 settimane: i requisiti
Tutte le aziende del settore edilizia e industria hanno la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria per 9 settimane: a stabilirlo è l’articolo 19 del DL Cura Italia. Una durata massima che dovrebbe arrivare a 18 settimane con l’approvazione del Decreto economico di aprile, atteso a giorni.
A quali requisiti devono rispondere le aziende per accedere alla Cig?
Nel testo si legge:
“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti
dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020”.
Cassa integrazione guadagni
Anche il periodo di riferimento con molta probabilità sarà modificato dal Decreto aprile e la data di fine agosto sarà sostituita con il 31 ottobre 2020.
Ma le novità del Decreto aprile non si esauriscono su questi fronti e toccano altri aspetti:
- la platea di destinatari della misura: nel DL Cura italia sono i lavoratori assunti alla data del 23 febbraio 2020, nella nuova versione gli ammortizzatori sociali si estenderebbero anche a tutti coloro che hanno intrapreso un rapporto di lavoro con l’azienda entro il 25 marzo 2020;
- i tempi per presentare domanda: nella prima impostazione dovrebbe essere presentata entro la fine del quarto mese dal periodo di sospensione o riduzione dell’attività, nella seconda la scadenza è fissata entro la fine del mese in cui viene sospesa o ridotta l’attività e fa il paio con le misure di semplificazione dell’iter di accesso agli ammortizzatori sociali;
- si inserisce una nuova causale “Covid 19 – obbligo di permanenza domiciliare” per il riconoscimento di un trattamento di integrazione salariale e assegno ordinario.
Al di là delle ultime modifiche, sono diverse le eccezioni sulla cassa integrazione guadagni che riguardano il 2020 per l’emergenza coronavirus che l’INPS ha riepilogato nell’allegato 1 del messaggio INPS numero 1287 del 20 marzo 2020:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non valgono i seguenti limiti:
- 52 settimane nel biennio mobile;
- 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio
- mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di richieste future;
- non è necessario che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
- le domande possono essere presentate entro la scadenza della fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
- INPS – Allegato 1 del messaggio numero 1287 del 20 marzo 2020
- Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19
Cassa integrazione ordinaria con causale COVID 19 nazionale: beneficiari e come fare domanda
Con la circolare numero 47 del 2020, l’INPS ribadisce anche la lista di soggetti che possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria con causale COVID 19 nazionale:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
La procedura per fare domanda resta quella di sempre, ma è possibile usare la nuova causale COVID 19 nazionale solo per i periodi e nei limiti indicati nei provvedimenti adottati per contrastare il coronavirus.
L’Istituto chiarisce:
“Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari”.
Dettagli sull’utilizzo della causale Covid 19 nazionale sono stati forniti dall’INPS con il messaggio 1321 del 23 marzo 2020.
Coronavirus, assegno ordinario FIS: beneficiari, modalità di domanda e novità
Cassa integrazione guadagni
Le stesse eccezioni alle regole previste per la CIGO valgono anche per l’Assegno ordinario previsto dal FIS, Fondo di Integrazione Salariale a cui hanno accesso le seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
- datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
L’INPS chiarisce le particolarità della procedura di domanda in questo periodo di emergenza coronavirus:
- le richieste devono pervenire entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che con le novità del decreto aprile potrebbe essere anticipata;
- a presentarla deve essere il datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it e indicando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”;
- non sarà necessario allegare la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria;
- se l’accesso alla prestazione di assegno ordinario è subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, si ritiene valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda,
- è possibile chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se è stata già presentata un’altra domanda o è in corso un’autorizzazione con altra causale.
Cassa integrazione per tutti per nove settimane: le misure per le aziende già in cassa integrazione straordinaria
Le novità inserite nel testo del decreto economico sul Coronavirus riguardano anche le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge numero 6 del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. A stabilirlo è l’articolo 20 del testo ufficiale del DL Cura Italia.
La CIGS, Cassa Integrazione Straordinaria, riguarda le seguenti tipologie di imprese:
- industriali, comprese quelle edili e affini;
- artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
- appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- di vigilanza.
Anche le aziende che già si avvalevano degli strumenti per far fronte a situazione di crisi possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di nove settimane, che potrebbe essere portato a diciotto settimane: in questo modo è possibile sostituire e sospendere quello già in corso.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
Come specifica l’articolo 21 del testo approvato, lo stesso meccanismo è applicabile ai datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, avevano in corso un assegno di solidarietà.
Possono, infatti, presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario, sempre per un massimo di nove settimane e la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il precedente assegno di solidarietà.
Cassa integrazione in deroga: le novità nel DL Cura Italia
Le modifiche del DL Cura Italia, e le novità in arrivo col decreto economico di aprile, investono anche la Cassa integrazione in deroga, che riguarda tutti coloro che non possono accedere a quella ordinaria, e viene estesa anche a chi ha meno di 5 dipendenti.
All’articolo 22 si legge:
“Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.
Rosy D’Elia
Fonte: www.informazionefiscale.it