A stabilirlo è l’articolo 19 bis introdotto nel testo durante l’iter di conversione in legge: si autorizzano i datori di lavoro che hanno richiesto e ottenuto l’accesso agli ammortizzatori sociali a rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro in corso derogando alle disposizioni in vigore.
Cassa integrazione, non è più un ostacolo per proroga o rinnovo contratti a termine
Fino a questo momento, infatti, per le aziende in cassa integrazione non era possibile allungare il periodo del contratto a tempo determinato o proseguire stipulandone uno nuovo: in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali i rapporti a termine si sarebbero dovuti concludere.
Visto il periodo di emergenza determinato dal coronavirus e l’ampio utilizzo della CIG da parte dei datori di lavoro, è stato necessario rimuovere gli ostacoli.
Durante l’iter di conversione in legge del testo del Decreto numero 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, al Senato è stato inserito l’articolo 19 bis: “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”.
Le aziende che beneficiano della cassa integrazione per coronaivurs, introdotta dagli articoli dal 19 al 22 dello stesso testo, possono derogare alle regole ordinarie sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali e il rinnovo o la proroga del contratto a termine.
La norma di interpretazione autentica ha un effetto retroattivo. E quindi, “mette in regola” tutti i datori di lavoro che hanno prorogato o rinnovato contratti a termine dal 23 febbraio al 30 aprile, data di entrata in vigore delle legge di conversione del DL Cura Italia.
Cassa integrazione, rimossi gli ostacoli a proroga o rinnovo dei contratti a termine
Nel testo dell’articolo 19 bis si legge:
“Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) , 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti”
Sono due, dunque, gli impedimenti del decreto legislativo numero 81 del 2015 che si rimuovono per i datori di lavoro che hanno accesso agli ammortizzatori sociali a causa del coronavirus:
- l’articolo 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c), che non consente di indicare un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive con una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori che svolgono mansioni cui si riferisce il contratto;
- l’articolo 21, comma 2, che prevede nel caso in cui il lavoratore venga riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto a termine fino a sei mesi, o entro 20 giorni se superiore, la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.
In altre parole, viene meno il divieto di rinnovare o prorogare il contratto a termine, anche a scopo di somministrazione, durante il periodo di cassa integrazione per coronavirus e non è necessario attendere 10 o 20 giorni prima della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro.
Rosy D’Elia
Fonte: www.informazionefiscale.it