Proroghe fiscali: con il Decreto economico di aprile, arrivano novità sulla sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 61 del DL Cura Italia: i termini si allungano fino al 31 luglio 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, istituti di bellezza inclusi nell’elenco dei soggetti che possono mettere in pausa i pagamenti a prescindere dal calo del fatturato.
Le modifiche alle disposizioni previste dal Decreto numero 18 del 17 marzo 2020 nella prima bozza in circolazione.
Sospensione versamenti fino al 31 luglio e istituti di bellezza inclusi nella proroga
L’articolo 61 del Decreto Cura Italia mette in pausa i versamenti versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
In particolare sono state messe in stand by le scadenze che seguono:
- versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 (il riferimento all’articolo 29 viene eliminato dal DL Cura Italia e il 25 ne rimane escluso da principio) del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, che i soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta dal 2 marzo al 30 aprile;
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo al 30 aprile;
- i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo è stata, poi, estesa anche alle scadenze di aprile e maggio dal DL Liquidità.
Stando alla prima bozza del Decreto economico di aprile in circolazione, sul testo sarebbero in arrivo due novità:
- un nuovo ingresso nell’elenco dei soggetti beneficiari della proroga;
- tempi più lunghi solo per alcune categorie di soggetti.
In particolare il comma 5 dell’articolo 61 del DL Cura Italia sarebbe riscritto come segue:
“Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b) , applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020, (nel testo attuale la data è 31 maggio).
I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.
La data prevista in origine, 30 giugno, è la stessa indicata per il versamento delle imposte sui redditi, saldo e primo acconto.
Vista la revisione totale del calendario degli impegni col Fisco a causa del coronavirus, appare verosimile e opportuno che la scadenza, prevista secondo le regole ordinarie, possa essere oggetto di proroghe fiscali.
Potenzialmente il nuovo termine potrebbe essere lo stesso dello scorso anno, 30 settembre, stabilito a causa dell’introduzione degli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale.
Nessuna certezza sulle proroghe fiscali per le imposte sui redditi, ma sicuramente si fa largo l’ipotesi di tempi più lunghi anche per quest’anno.
Proroghe fiscali, anche gli istituti di bellezza inclusi nella sospensione versamenti
L’altra novità riguarda l’elenco di soggetti che possono beneficiare della sospensione prevista dall’articolo 61 del DL Cura Italia e che quindi sono inclusi nella proroga a prescindere da eventuali cali di fatturato dovuti all’emergenza coronavirus.
Il Decreto Aprile, nella sua versione di bozza, inserirebbe la voce “u) servizi degli istituti di bellezza” nella lista attualmente prevista:
- a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Rosa D’Elia
Fonte: www.informazionefiscale.it