Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale;Dispone
1. Requisiti per l’accesso all’agevolazione
- L’agevolazione di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “agevolazione”) consiste in un credito fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (di seguito “sconto”) e per il 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi (di seguito “detrazione”).
- L’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 159, non superiore a
40.000 euro.
- Nel caso di nuclei familiari composti da più di due persone la misura massima dell’agevolazione è di 500 euro. La misura massima dell’agevolazione è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
2. Modalità di accesso all’agevolazione
- La richiesta di accesso all’agevolazione è effettuata, a decorrere dal 1° luglio 2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l’identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE) in conformità alle indicazioni, rispettivamente, di AgiD sull’utilizzo di SPID e del Ministero dell’Interno sull’utilizzo della
- PagoPA S.p.A., attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al punto 1.2 e restituisce al richiedente un messaggio contenente l’esito della
- Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.
- In caso di esito positivo della verifica PagoPA S.p.A. genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. PagoPA S.p.A., mediante un servizio in cooperazione applicativa, invia all’Agenzia delle entrate il predetto codice univoco, l’importo massimo dell’agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche in merito alla fruibilità dello sconto e della detrazione di cui ai punti 3.2 e 6.
- In esito alla corretta acquisizione dei predetti dati, l’Agenzia delle entrate conferma al richiedente, per il tramite dell’applicazione, il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco ed il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile di cui al successivo punto 3.2.
- In caso di esito positivo della verifica di cui al punto 2.2, se la DSU di riferimento presenta omissioni o difformità, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dall’articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, il richiedente, prima che confermi la richiesta, è informato della circostanza che l’Agenzia delle entrate successivamente richiederà, al soggetto che fruirà dell’agevolazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella
- Nel caso in cui la richiesta di accesso all’agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.
3. Modalità di fruizione dello sconto e della detrazione
- Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva (di seguito “fornitori”), alle condizioni previste dall’articolo 176, comma 3, del decreto-legge n. 34 del
- Lo sconto fruibile è pari all’80 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita (o del corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale di cui al successivo punto 3.3. Tale importo verrà utilizzato anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
- L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
- Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente di cui al punto 2, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal
- Al momento del pagamento, presso il fornitore, dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code, di cui al punto 4.
- Al fine di poter procedere all’applicazione dello sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con la stessa procedura web il fornitore dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
- Attraverso la procedura web di cui al punto precedente, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate da PagoPA S.p.A. ai sensi del punto 2.4, il fornitore verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto
- In caso di esito positivo della verifica il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto. Da questo momento, l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima di cui al punto 3.
- L’Agenzia delle entrate trasmette, mediante un servizio in cooperazione applicativa, le informazioni relative all’utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A. e il richiedente è informato dall’App IO, con apposito messaggio, dell’avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo. Le medesime informazioni sono rese disponibili in consultazione all’interno di un’apposita sezione del cassetto fiscale del soggetto che ha utilizzato lo
4. Recupero dello sconto effettuato
- A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto di cui al punto 3.7, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
241 e successive modificazioni, senza l’applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni di cui al punto 4.2, pena lo scarto del modello F24. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
- In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta di cui al punto 4.1 può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione
con le modalità di cui al punto 4.1, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma di cui al periodo precedente.
5. Scambi informativi
- Le modalità e i termini di effettuazione degli scambi informativi descritti ai punti 2.2, 2.4 e 3.8 del presente provvedimento sono regolati da specifici accordi tra l’Agenzia delle entrate, PagoPA S.p.A. e l’INPS.
6 Trattamento dei dati personali
- La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto un’agevolazione per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il comma 6 del citato articolo 176 affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, acquisito il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, le modalità di gestione del bonus, anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. per la realizzazione di quanto necessario all’attuazione della misura
- L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione al processo rappresentato nei precedenti punti. La Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico dell’Agenzia delle entrate, è individuata responsabile del trattamento dei dati. La PagoPA S.p.A., che rimane titolare del trattamento per l’identificazione dell’utente mediante l’identità SPID o mediante la Carta di Identità Elettronica (CIE), assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati con riferimento alle ulteriori attività di trattamento svolte attraverso la App IO e per la verifica, per conto dell’Agenzia delle entrate, dei requisiti ISEE con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. PagoPA S.p.A. potrà avvalersi di sub-responsabili del trattamento solo su espressa autorizzazione dell’Agenzia delle
I dati oggetto di trattamento sono:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto) e dei membri del nucleo familiare (nome cognome, codice fiscale) i dati inerenti la presenza di un ISEE valido (e di conseguenza la sussistenza del requisito sotto/sopra soglia), il codice univoco, anche in modalità QR code, l’importo del credito spettante, le informazioni relative alla fruizione dello sconto, alla data di utilizzo e al relativo importo;
- i dati anagrafici del soggetto fornitore della prestazione e quelli relativi agli accessi all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, i dati relativi allo sconto applicato ed al credito d’imposta maturato e quelli relativi alla eventuale cessione del credito.
I dati come sopra indicati sono trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo e rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell’agevolazione, per l’applicazione dello sconto e per le verifiche sulla spettanza del credito d’imposta e della detrazione. I dati che l’Agenzia acquisisce da PagoPA S.p.A. al momento della generazione del bonus vengono comunicati con modalità sicure e sono memorizzati in una specifica banca dati accessibile al personale dell’Agenzia secondo le policies di sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne.
Per quanto attiene alla fase di utilizzo in detrazione del restante 20 per cento del bonus, i dati verranno trattati in sede di predisposizione della dichiarazione precompilata e di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi da parte del richiedente, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.
- Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario alla gestione e all’esecuzione dell’accordo di collaborazione con PagoPA S.p.A. e, comunque, fino allo spirare dei termini prescrizionali di dieci anni per eventuali pretese o responsabilità dallo stesso nascenti ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. I dati relativi ai bonus erogati inoltre, sono conservati dall’Agenzia per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali secondo i termini specificatamente previsti fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali
- Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f del Regolamento UE n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, l’Agenzia ha previsto che le funzionalità messe a disposizione nell’apposita area del sito dell’Agenzia siano accessibili esclusivamente dall’operatore economico (fornitore), o da un suo gestore incaricato nel caso sia una persona giuridica, senza possibilità di delegare alcun intermediario. Anche la richiesta del bonus non può essere delegata a soggetti terzi, estranei al nucleo
L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sull’App IO e sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Sul trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo del bonus vacanze è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’art. 35, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
7 Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
- Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 176, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 102 del 12 giugno
MOTIVAZIONI
L’articolo 176 del decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Il credito spetta nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, ridotta a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore, che il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, e che il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).
Il credito è utilizzabile esclusivamente nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con facoltà di successive cessioni a soggetti
terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Il comma 6 del citato articolo 176 del decreto Rilancio prevede, poi, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano definite le modalità applicative della disposizione, anche avvalendosi di PagoPa S.p.A.
Il presente provvedimento disciplina, pertanto, le modalità per richiedere ed utilizzare l’agevolazione, con particolare riguardo alla fruizione dello sconto presso il fornitore dei servizi turistici.
La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.
L’agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.
Lo sconto fruibile è pari all’80 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20 per cento (del valore massimo dell’agevolazione o, se inferiore, del corrispettivo dovuto) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto.
Il fornitore, invece, recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del richiamato decreto legislativo n. 241 del 1997, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.
Le modalità e i termini di effettuazione degli scambi informativi previsti dal presente provvedimento sono regolati da specifici accordi tra i soggetti coinvolti (Agenzia delle entrate, INPS e PagoPA S.p.A.).
In relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi
- Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
- Normativa di riferimento:
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- Decreto ministeriale 7 dicembre 2016;
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante, tra l’altro, disposizioni per la precompilazione della DSU;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019 recante individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata, nonché disposizioni in materia di omissioni e difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Roma, 17 giugno 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini