Il Coordinamento Regionale Sardegna dei docenti di Musica e di Strumento Musicale, in vista
dell’imminente apertura dei termini per la presentazione delle domande per l’inserimento nelle nuove
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), chiede un intervento urgente da parte del Ministro della
Pubblica Istruzione e dei sindacati al fine di valutare la modifica di alcuni criteri inseriti nella specifica Ordinanza
Ministeriale del 10 luglio 2020, a firma del Ministro della Pubblica Istruzione, inerente alle GPS in questione.
Il Referente del Coordinamento predetto, Prof. Ignazio Perra, evidenzia che l’Ordinanza Ministeriale
in argomento presenta in più punti forti disparità di trattamento fra gli aspiranti docenti. Di fatto si palesano
iniquità, talvolta a parità di titoli di accesso, nelle opportunità e nell’attribuzione dei punteggi sia per quanto
riguarda l’accesso alle previste fasce per il conferimento delle supplenze relative ai posti comuni per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, sia relativamente alla nuova valutazione dei titoli artistici per coloro che
insegnano discipline musicali, nonché (stando a quanto contemplato dall’Ordinanza Ministeriale in argomento)
in merito alla discriminazione fra candidati laureandi in Scienze della Formazione, che possono inserirsi nella
seconda fascia in merito ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria, e studenti e laureati in altre
discipline che ancora non sono in possesso dei 24 CFU/CFA. A tal proposito si riporta di seguito la nota inviata
al MIUR, ai sindacati e al Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica, che ha sede al MIUR,
presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer.
1) Relativamente alle Graduatorie Provinciali per le supplenze relative ai posti comuni per la
scuola secondaria di primo e secondo grado si evidenzia quanto segue:
a) Come attualmente indicato nell’art. 4 comma 1, non è previsto alcun riferimento per coloro che
risultavano inseriti nella seconda fascia di una classe di concorso per materie musicali nei licei musicali
(A-53, A-55, A-63, A-64) in quanto in possesso dell’abilitazione A029 o A030 o A056; questo penalizza
chi era già inserito in una seconda fascia di istituto nel triennio precedente e non ha avuto l’opportunità
di prestare servizio. Sulla base di quanto detto si crea una evidente disparità in quanto nell’ordinanza
è previsto l’inserimento in prima fascia solo per coloro che oltre al possesso dell’abilitazione A029 o
A030 o A056 hanno anche svolto servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali. Sarebbe
corretto estendere tale opportunità anche a coloro che non hanno potuto svolgere il servizio ma sono
in possesso dei requisiti di accesso.
b) Per quanto esplicitato nel precedente punto a) e facendo riferimento a quanto attualmente indicato
nell’art. 4 comma 2 dell’ordinanza suddetta emerge una incongruenza sul fatto che hanno diritto a
presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53
Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63
Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che sono privi dell’abilitazione
per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per
la specifica classe di concorso. Per quanto detto appare inconfutabilmente non chiaro in quale fascia
si debbano inserire coloro che sono in possesso dell’abilitazione A029 o A030 o A056 (e non hanno
svolto servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali) ed erano inseriti nella seconda fascia
di istituto nel triennio precedente. Sarebbe opportuno consentire l’inserimento in prima fascia anche a
coloro che nel triennio precedente erano inseriti in seconda fascia.
2) Relativamente ai titoli artistici previsti per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le
supplenze relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado si
evidenzia quanto segue:
a) Come attualmente indicato nella tabella A4 titoli secondaria primo e secondo grado II fascia si crea
una disparità fra coloro che hanno svolto attività concertistica solistica o in formazioni di musica da
camera (dal duo), in Italia purché all’interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o
all’estero, e coloro che in tutte le regioni d’Italia svolgono attività concertistica artistico – professionale
con enti, associazioni, conservatori di musica, etc., nell’ambito di circuiti e manifestazioni
concertistiche appositamente finanziate dalle Giunte Regionali per le quali richiedono specifici contratti
e versamenti Enpals in quanto erogati solo a soggetti che svolgono attività professionale (si cita a
titolo di esempio la L.R. 1/90 ART. 56 della Regione Autonoma della Sardegna, i cui criteri fra i requisiti
d’accesso prevedono: Organismi che abbiano svolto, professionalmente, attività continuativa e
documentata nell’ambito di uno o più settori dello spettacolo dal vivo). Tale situazione, sulla base dei
nuovi criteri, crea evidenti disparità fra gli aspiranti alle GPS e penalizza fortemente i futuri docenti
della Sardegna in quanto a causa dell’insularità avrebbero meno opportunità rispetto al resto dell’Italia
per maturare il punteggio artistico. Sarebbe opportuno accogliere fra i titoli artistici valutabili anche le
attività svolte da professionisti anche al di fuori del FUS purché trattasi di attività professionistiche
certificate da specifica agibilità Enpals.
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3) Relativamente al possesso dei CFA previsti per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per
le supplenze relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado si
evidenzia quanto segue:
a) Come attualmente indicato nell’art. 3 comma 6 si crea una disparità rispetto a quanto indicato nel
comma 5 dello stesso articolo in quanto è consentito l’inserimento nella seconda fascia in merito ai
posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria a studenti che, nell’anno accademico 2019/2020,
risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione
primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di
presentazione dell’istanza, mentre sono esclusi dall’inserimento laureati in altre discipline che non
sono in possesso dei 24 CFU/CFA. Sarebbe opportuno favorire l’inserimento in una ipotetica terza
fascia di coloro che sono in possesso del titolo di accesso ma non dei CFU/CFA, questo anche in
considerazione sia del fatto che coloro che erano inseriti in terza fascia nel precedente triennio (privi
sia di abilitazione che di CFU/CFA) possono essere inseriti in seconda fascia, sia del fatto che anche
nelle chiamate da MAD talvolta vengono reclutati docenti che non sono in possesso neppure del titolo
previsto per lo specifico insegnamento.
Certo della solita sensibilità nei confronti delle discipline musicali e della pratica musicale in genere e
confidando in un impegno ed in un riscontro risolutivo, si porgono cordiali saluti.
I docenti di musica discriminati dall’ordinanza ministeriale del 10 luglio 2020.