A stabilire i nuovi bonus di 600 e 1.000 euro è l’articolo 9 del Decreto Agosto, che però esclude dalla platea di beneficiari le seguenti categorie già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020:
- i liberi professionisti titolari di partita IVA;
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- i lavoratori del settore agricolo.
- INPS – Messaggio numero 3160 del 27 agosto 2020
- Prime indicazioni sull’indennità a favore di alcune categorie di lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Bonus Decreto Agosto, prime istruzioni INPS sulle indennità di 600 e 1.000 euro
Con il messaggio numero 3160 del 27 agosto 2020, l’INPS mette in chiaro le diverse tipologie di lavoratori che hanno diritto a un nuovo bonus di 600 e 1.000 euro e i requisiti stabiliti dal Decreto Agosto per richiederlo.
Categoria lavoratori | Requisiti richiesti | Bonus inserito nel Decreto Agosto |
---|---|---|
Lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali | aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020 | Bonus 1.000 euro |
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali | aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020 | Bonus 1.000 euro |
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali | aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo | Bonus 1.000 euro |
Lavoratori intermittenti | aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 | Bonus 1.000 euro |
Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, non avere un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile | Bonus 1.000 euro |
Incaricati alle vendite a domicilio | avere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | Bonus 1.000 euro |
Lavoratori dello spettacolo | essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e avere i requisiti previsti dall’articolo 38 del decreto Cura Italia; avere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro | 1.000 euro |
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali | essere titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; essere titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate non essere titolari, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente |
Bonus 1.000 euro |
Lavoratori marittimi (articolo 10 Decreto Agosto) | aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo, non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto sopra richiamato | Bonus 600 euro per giugno e luglio 2020 |
Tra le categorie di beneficiare dei bonus previsti dal DL numero 104 del 2020, bisogna includere anche i lavoratori sportivi, non menzionati nella comunicazione INPS, ma che hanno diritto a un’indennità di 600 euro per il mese di giugno.
Il testo del messaggio, inoltre, dopo aver passato a rassegna requisiti e importi, anticipa anche le modalità di presentazione delle domande che ricalcano lo schema già adottato per i mesi scorsi:
- tutti coloro che hanno già beneficiato dei bonus di 600 e 1.000 euro a marzo, aprile e maggio e che hanno diritto alla nuova tranche prevista dal Decreto Agosto lo riceveranno automaticamente, senza presentare una nuova domanda;
- in tutti gli altri casi, gli interessati dovranno seguire le istruzioni fornite dall’INPS e richiedere l’indennità nelle modalità indicate.
L’Istituto, inoltre, specifica che i bonus del Decreto Agosto “non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.
Bonus Decreto Agosto e proroga Naspi e Discoll: le prime istruzioni INPS
Un’altra novità su cui si concentra il messaggio INPS è la proroga Naspi e Discoll, sottolineandone la portata.
Si tratta, infatti, di una misura che si va ad aggiungere a quella già prevista dal Decreto Rilancio portando, in alcuni casi, a quattro il totale delle mensilità aggiuntive.
IL DL numero 104 del 2020, infatti, con l’articolo 5 concede ai beneficiari delle indennità di disoccupazione in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 due mensilità in più, e applica la stessa regola anche in caso di scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, a cui era stata già applicata la prima proroga.
Sul piano pratico, la novità del Decreto Agosto si può tradurre come segue:
- ai beneficiari di Naspi e Discoll in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 spettano altre due mensilità aggiuntive;
- due mesi in più, per un totale di quattro, spettano anche in caso di scadenza compresa tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Rosy D’Elia
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