La presentazione della domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle blocca le procedure esecutive avviate, ed il pagamento della prima rata estingue il pignoramento.
È questa una delle agevolazioni garantite al contribuente che aderisce alla pace fiscale, accanto alla cancellazione di sanzioni ed interessi maturati negli anni.
La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente soggetto a procedura esecutiva immobiliare avviata da una banca, con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con l’entrata in vigore della pace fiscale, è stata presentata domanda di rottamazione delle cartelle affidate all’Ente di riscossione per i crediti residui relativi al pignoramento; istanza accolta da parte dell’AdER.
In tal caso, specifica l’Agenzia, il pignoramento viene bloccato, a patto di proseguire senza intoppi nel piano dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.
Pace fiscale, la rottamazione delle cartelle salva dai pignoramenti
L’articolo 3 del decreto legge n. 119/2018 prevede, al comma 10 che:
“A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e conseguentemente il successivo comma 13 prevede che Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.”
Per chi ha aderito alla rottamazione ter delle cartelle, parte del progetto della pace fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2019, alla cancellazione di sanzioni ed interessi si affianca l’interruzione dei pignoramenti.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello del 12 agosto 2020:
- la presentazione della domanda blocca le procedure esecutive avviate;
- il pagamento della prima o unica rata porta all’estinzione dei pignoramenti.
L’unica eccezione è rappresentata, in ambedue i casi, dalla conclusione del primo incanto con esito positivo ovvero dall’assegnazione o aggiudicazione dei beni con esito satisfattivo immediato.
È questa, in sintesi, la cornice di regole illustrata dall’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate – risposta interpello n. 263 del 12 agosto 2020
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – rottamazione-ter estinzione pignoramento immobiliare – intervento dell’Agente della riscossione
La pace fiscale blocca tutte le procedure esecutive
Dalla casa, fino ai conti correnti, l’adesione alla pace fiscale ed il pagamento nei termini delle somme dovute blocca tutte le procedure esecutive. Vi rientrano anche i pignoramenti presso terzi, che si estinguono con il pagamento della prima o una rata dovuta.
Andando nella pratica, e riprendendo il caso oggetto dell’interpello n. 263, a partire dalla data di presentazione della domanda per la rottamazione ter delle cartelle, la procedura di pignoramento immobiliare avviata dalla banca non poteva proseguire e, con il pagamento della prima rata dovuta, si sono estinti gli interventi dell’AdER nel pignoramento a carico del contribuente.
Anna Maria D’Andrea
Fonte: www.informazionefisclae.it