L’occasione per fornire ulteriori indicazioni arriva da un interpello, presentato da una società che si occupa di ricerca e sviluppo di nuovi materiali anche per esterni.
La risposta n. 319 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 8 settembre 2020 specifica che non vi sono vincoli sui materiali da utilizzare, a patto che i lavori effettuati rientrino tra quelli ammessi al bonus facciate del 90% e ne rispettino i requisiti.
Bonus facciate, lavori ammessi e requisti: libera scelta sui materiali
Il bonus facciate si presenta ad oggi come una delle agevolazioni dai paletti meno rigidi.
L’Agenzia delle Entrate ha espresso recentemente la propria apertura ai lavori sui balconi, e con la risposta all’interpello n. 319 dell’8 settembre 2020 fornisce un nuovo chiarimento di carattere estensivo.
Non vi sono vincoli specifici in merito ai materiali da utilizzare. Quel che conta è che i lavori effettuati rispettino i requisiti dettati dalla norma ai fini dell’accesso al bonus facciate del 90%.
Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate viene quindi specificata la possibilità di accesso al bonus facciate anche in caso di utilizzo di materiali diversi da quelli “tradizionali”, purché ovviamente consentano di garantire il rispetto dei requisiti generali per l’applicazione della detrazione fiscale.
Nello specifico, l’Agenzia chiarisce che gli interventi agevolabili possono fruire della detrazione al 90% a prescindere dal materiale utilizzato per la realizzazione.
Nel caso di utilizzo di un nuovo materiale, che può essere utilizzato in sostituzione di quello tradizionale ai fini del recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi effettuati possono essere ammessi al bonus facciate del 90%.
Insomma, conta il fine e non il mezzo.
- Agenzia delle Entrate – risposta all’interpello n. 319 dell’8 settembre 2020
- Articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
Bonus facciate senza vincoli: limiti e requisiti soft per la detrazione al 90%
La circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che fra gli interventi volti al recupero delle facciate esterne rientranti nella detrazione vi rientrano:
“il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie; il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.”
Il bonus facciate del 90% è sicuramente la più conveniente delle alternative al superbonus del 110%. Non prevede limiti di spesa e sono pochi i requisiti da rispettare.
Ad introdurre la detrazione fiscale del 90% è stata la Legge di Bilancio 2020. Il bonus facciate spetta per le spese sostenute nel 2020 relative agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici ubicati in zone A o B (compresi i lavori di sola pulitura o tinteggiatura).
Nel caso di lavori di rifacimento della facciata che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i parametri previsti dalla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
Per tale categoria di lavori si applicano sostanzialmente le regole relative all’ecobonus, in quanto si tratta di interventi che comportano effetti anche dal punto di vista energetico.
Un caso esemplificativo è l’installazione del cappotto termico, lavoro per il quale si può scegliere se accedere all’ecobonus del 110% o al bonus facciate del 90%, dopo un’attenta valutazione di vantaggi, adempimenti e svantaggi dell’una o dell’altra agevolazione.
Anna Maria D’Andrea
Fonte: www.informazionefiscale.it