Domicilio digitale. Il Decreto Semplificazioni ha previsto sanzioni oltre i 2.000 Euro in caso di mancata comunicazione.
Le finalità del provvedimento sono volte a sostenere il diritto all’uso delle tecnologie e a migliorare il percorso di semplificazione e di maggior certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.
Vediamo più da vicino quali sono le sanzioni previste per le imprese che non si metteranno in regola entro il 1° ottobre e le modalità per effettuare le comunicazioni dovute.
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L’iscrizione del domicilio digitale presso il registro delle imprese
Come detto, entro e non oltre il 1° ottobre 2020, tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovranno comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già ottemperato.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono totalmente gratuite visto che risultano esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per effettuare la registrazione è sufficiente che il titolare o il legale rappresentante dell’impresa si colleghi al seguente indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action ed effettui la procedura online di invio della propria Pec. Si ricorda che è necessario essere in possesso di un dispositivo di firma digitale per ultimare la procedura di registrazione.
In alternativa, è possibile seguire le indicazioni rese note dalla Camera di commercio ove ha sede la propria impresa.
Come verificare l’iscrizione del domicilio digitale al registro delle imprese
Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda hanno diverse possibilità per verificare la corretta comunicazione del domicilio digitale presso il Registro delle imprese. In particolare, possono:
- consultare una visione aggiornata della propria impresa scaricandola dal cassetto digitale dell’imprenditore; ciò è possibile entrando nel proprio cassetto, ad esempio, tramite lo SPID;
- ricercare il nome della propria azienda sul sito registroimprese.it;
- entrare sul sito INIPEC e inserire il codice fiscale della propria impresa.
Oltre a queste verifiche sarebbe opportuno anche controllare l’effettivo funzionamento del proprio domicilio digitale. Infatti, potrebbe accadere che il servizio risulti inattivo perché non è stato pagato al gestore il rinnovo del servizio.
Le sanzioni
Se da queste verifiche dovesse risultare che l’impresa non ha comunicato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale o che questo risulta inattivo, è necessario procedere a richiederlo immediatamente ai gestori autorizzati visto che le sanzioni previste per la mancata comunicazione sono diventate decisamente pesanti.
Infatti, anche se l’obbligo di possedere una Pec risulta in vigore dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali, la mancata comunicazione non comportava alcuna sanzione economica, ma, soltanto, una sospensione temporanea per la comunicazione delle pratiche.
Invece, con l’entrata in vigore della nuova normativa, le imprese che non sono in possesso di un domicilio digitale o che non l’hanno comunicato entro il 1° ottobre o ancora quelle il cui domicilio digitale è stato cancellato dal registro delle imprese sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 cod. civ., in misura raddoppiata. Le società, in particolare, possono incorrere in una sanzione compresa tra i 206 e i 2.064 euro.
Le imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del cod. civ., in misura triplicata; per le imprese individuali le sanzioni variano dai 30 ai 1.548 euro.
Le imprese che dopo il 1° ottobre non avranno comunicato la Pec, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale volto a consentire il ricevimento delle comunicazioni e delle notifiche.
Inoltre, l’ufficio del registro delle imprese che riceverà una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, anziché irrogare le predette sanzioni, sarà tenuto a sospendere la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Tale sospensione, però, vale appunto solo nel caso di prima iscrizione nel registro delle imprese, mentre se l’impresa risulta già iscritta si vedrà comminate le suddette sanzioni.
Domicilio digitale inattivo
Nel caso in cui l’azienda abbia comunicato il proprio domicilio digitale, ma il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese abbia, anche in seguito ad una segnalazione, accertato che quel domicilio risulta inattivo, l’azienda sarà tenuta a comunicare un nuovo domicilio entro il termine di trenta giorni.
Se entro 30 giorni la società non proporrà opposizione, il Conservatore del registro delle imprese procederà, con propria determina, alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese, ad assegnare un nuovo domicilio digitale all’impresa inadempiente e ad irrogare le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione del domicilio.
L’azienda, a quel punto, potrà solo proporre reclamo avverso il provvedimento del Conservatore al giudice di registro di cui all’articolo 2189 cod. civ.
Il professionista
Il professionista iscritto in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ovvero il professionista cui si riferisce il comma 7 dell’articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, cosiddetto Decreto Anticrisi, come novellato dal Decreto Semplificazioni) dovrà comunicare, sempre entro il 1° ottobre 2020, il proprio domicilio digitale al proprio ordine o collegio.
L’ordine o il collegio di appartenenza che rileva che il professionista non ha comunicato il proprio domicilio digitale dovrà obbligatoriamente diffidarlo ad adempiere, entro trenta giorni. Nell’ipotesi in cui il professionista non ottemperi alla diffida, il collegio o l’ordine di appartenenza dovranno sospendere il professionista dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.
Gli ordini e i collegi
Secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
Il Decreto Semplificazioni, a tal proposito, stabilisce che la mancata pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alla Pubblica Amministrazione i nominativi dei propri iscritti ed il relativo domicilio digitale costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
I revisori legali e le società di revisione legale
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 saranno tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro stesso.
Fonte: www.altalex.com