Nella pagina dedicata l’INL ricorda anche che in questi mesi, a causa dell’emergenza coronavirus, vige un blocco dei licenziamenti.
Fino al 17 agosto è rimasto in vigore uno stop totale, attualmente lo stand by è legato a specifiche condizioni e c’è un parziale via libera alle procedure di licenziamento, sono tre i casi che fanno eccezione:
- cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
- accordo collettivo di incentivo all’esodo;
- fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa.
Licenziamento illegittimo, come procedere alla contestazione: istruzioni INL
In un formato pensato direttamente per i lavoratori, in una modalità semplice e sintetica, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulla contestazione del licenziamento nel caso in cui si ritenga sia illegittimo.
Nella sezione aggiornata al 10 agosto 2020, si legge come procedere:
- comunicare per iscritto al datore di lavoro la propria chiara volontà di contestare il licenziamento, entro la scadenza di 60 giorni;
- se questa operazione rimane inefficace, si hanno ancora 180 giorni a disposizione per proseguire, due sono le vie possibili:
- depositare il ricorso presso il tribunale del lavoro;
- presentare una richiesta di tentativo di conciliazione all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.
Anche se il licenziamento è avvenuto per motivi disciplinari è possibile intervenire nel rapporto con il datore di lavoro.
In questa ipotesi si hanno anche a disposizione 20 giorni successivi alla applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare per promuovere una procedura arbitrale in linea con quanto stabilito dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Come procedere alla contestazione per licenziamento illegittimo: istruzioni in inglese, francese, romeno
L’Ispettorato, inoltre, mette in guardia su una regola importante: il datore di lavoro con più di 15 dipendenti, o più di 5 se si tratta di impresa agricola, che ha intenzione di interrompere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo deve preventivamente trasmettere una comunicazione all’INL finalizzata a un tentativo di conciliazione.
L’obbligo, però, non è sempre valido. Di seguito i casi di eccezione riportati sul portale dell’Ispettorato:
- il lavoratore è un dirigente;
- è stato licenziato al superamento del periodo di comporto;
- è stato licenziato al termine di un appalto, se clausole sociali o contrattuali, ne prevedano la ricollocazione presso il nuovo appaltatore, o al termine di un cantiere o per fine fase lavorativa;
- in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti o prima del 7 marzo 2015 con contratto a tempo determinato che è stato successivamente convertito a tempo indeterminato;
- assunzione prima del 7 marzo 2015 da un datore di lavoro senza i requisiti dimensionali previsti, anche se raggiunti in seguito;
- assunzione prima del 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e successivamente stabilizzato al termine del periodo formativo;
- licenziamento collettivo di almeno 5 dipendenti.
Per una maggiore diffusione delle informazioni che riguardano il licenziamento ritenuto illegittimo e la possibilità di procedere con la contestazione, sul portale istituzionale sono disponibili le indicazioni utili anche in altre tre lingue: