Maddalena (SS)”.
Committente: “Società Di Porto in Porto – Cooperativa a Responsabilità Limitata – sede legale in La Maddalena (SS) in Piazza Umberto I, 2;
Impresa esecutrice: Ditta “MARINA DI PORTO MASSIMO” del Sig. Cristian Delogu;
Direttore dei lavori: Geometra Roberto Vittorio Conte;
Periodo: dal 11.09.2020 al 11.10.2020.
Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA l’istanza assunta al prot. 16638 in data 09.09.2020, con la quale il Sig. Luca Loddo, in qualità di legale rappresentate del Società “Di Porto in Porto”, ha richiesto l’emissione dei provvedimenti di competenza per poter effettuare le operazioni di posizionamento dei pontili galleggianti , in località Pineto del Comune di La Maddalena” (SS), avvalendosi della Ditta “MARINA DI PORTO MASSIMO”;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72);
VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTI gli artt. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte Marittima);
ACQUISITO il Certificato d’idoneità n. 2017/1999 dell’unità R/RE PR30VERA, iscritta al n. 1828 dei Registri Navi Minori e Galleggianti del Compartimento Marittimo di La Maddalena;
ACQUISITA la documentazione idoneità relativa al pontone MULTEDO iscritto al n. 1850 dei RR.NN.MM. & GG. della Capitaneria di Porto di La Maddalena;
ACQUISITE le certificazioni di idoneità relative agli operatori tecnici subacquei;
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dai lavori in argomento.
RENDE NOTO
che la Ditta “MARINA DI PORTO MASSIMO” del Sig. Cristian Delogu, nel periodo compreso tra il 11.09.2020 e il 11.10.2020, effettuerà operazioni di posizionamento di pontili galleggianti, all’interno dello specchio acque delimitato dai punti riportati nella seguente tabella, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza:
Tabella – “Pontili in località Pineto”
L’intervento verrà effettuato dalla Ditta “MARINA DI PORTO MASSIMO” del Sig. Cristian Delogu, avvalendosi di nr. 03 (tre) l’Operatori Tecnici Subacquei (O.T.S) e con l’ausilio dell’unità denominata “PR30 VERA”, iscritta al n. LM1828, e del pontone gru denominato “MULTEDO”, iscritto al n. LM1850 di questa Capitaneria di Porto.
ORDINA
Articolo 1
(Divieti)
Nel periodo sopra indicato, durante l’esecuzione dei lavori, è vietato il transito, la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività non inerente gli interventi in argomento, all’interno dello specchio acqueo indicato al rende noto, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
Articolo 2
(Prescrizioni)
a) Il Direttore dei lavori in oggetto, dovrà:
– dare giornalmente comunicazione alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto al numero telefonico 0789.736709, o sul canale 72 VHF, dell’orario di inizio e fine attività giornaliera
– assicurare che i lavori siano effettuati esclusivamente durante le ore diurne, in condizioni meteo marine favorevoli;
– verificare, prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa, che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
– assicurare che il personale in attività subacquea sia costantemente e regolarmente segnalato (pallone galleggiante con bandiera rossa e fascia diagonale bianca);
– assicurare la presenza di una unità di appoggio alle attività subacquee;
– informare tempestivamente l’Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della
sicurezza della navigazione, come pure in ordine ad eventuali sospensioni straordinarie e conseguenti riprese dei lavori;
– interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento qualora sia ritenuto necessario in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione;
– segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
– al termine dei lavori informare l’autorità marittima, fornendo altresì alla stessa dichiarazione di garanzia che gli specchi acquei in argomento siano liberi da qualsiasi residuo dell’intervento che possa rappresentare un potenziale ostacolo per la navigazione;
– al termine di ciascuna giornata lavorativa, assicurare la rimozione di ogni apparecchiatura che possa costituire ostacolo per la navigazione.
PUNTO Latitudine (WGS 84) Longitudine (WGS 84)
A 41° 13.647’N 9° 26.236’E
C 41° 13.656’N 9° 26.246’E
D 41° 13.655’N 9° 26.304’E
E 41° 13.621’N 9° 26.304’E
F 41° 13.621’N 9° 26.246’E
H 41°13.629’N 9° 26.236’E
b) Il/I comandante/i e/o conduttore/i delle unità impegnate nei lavori, dovrà/dovranno:
– mostrare i segnali previsti per prevenire gli abbordi in mare;
– mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM, anche al fine di assicurare eventuali contatti con unità
in transito;
– garantire la pronta reperibilità sui recapiti di telefonia mobile forniti all’autorità marittima.
c) I comandanti/conduttori delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno:
– prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla distanza di sicurezza indicata dal mezzo e dal personale operante;
– adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.
La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera il Committente e la Ditta Esecutrice dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori.
Articolo 3
(Sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, sarannoperseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l ‘affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, I ‘invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.