Perequazione pensionati. In alcuni casi è possibile che il contribuente pensionato, grazie alla tipologia di attività che ha svolto durante la sua carriera, possa ricevere più di una erogazione mensile, elargita dai diversi enti previdenziali ai quali ha versato i contributi.
Il meccanismo di tassazione è il medesimo che si riscontra nel caso di un reddito da lavoro dipendente, al quale si applica l’IRPEF, seguendo specifici scaglioni progressivi.
Nella pratica viene difatti applicata una ritenuta mensile sull’importo versato al contribuente da ciascun ente previdenziale, che deve però essere determinata sulla base del cumulo totale delle pensioni.
È quindi pacifico rilevare che il contribuente che con un’unica pensione si vede applicare un’aliquota del 23%, perché il reddito da lui percepito non supera i 15.000 euro, vedrà poi invece aumentare l’aliquota nel caso in cui la somma delle due entrate pensionistiche superi la soglia di tassazione prevista dall’imposta.
Il conguaglio fiscale: rideterminazione della tassazione
Nel momento in cui il pensionato compila la domanda per dar richiesta al proprio ente previdenziale di erogazione di quanto a lui spettante, è invitato ad indicare lui stesso nei moduli l’aliquota che dovrà essere applicata come tassazione ai redditi da lui percepito.
Tale dichiarazione ha uno scopo previsionale per l’erario, in quanto con essa si chiede meramente al pensionato di calcolare sulla base di quanto riceve già da un altro ente pensionistico come assegno mensile, ed in base alla stima futura, il cumulo complessivo delle pensioni che andrà a percepire.
È chiaro che successivamente attraverso il sostituto d’imposta o in sede di dichiarazione dei redditi, sarà effettuata una valutazione complessiva dei redditi percepiti dal pensionato e sulla base di tale analisi sarà quindi anche rimodulata la tassazione applicata sui redditi da esso percepiti.
Molto spesso i pensionati si trovano a dover fare i conti con una voce riportata sui cedolini mensili ,“conguaglio fiscale”, attraverso la quale vengono ripresi a tassazione gli importi precedentemente esclusi, in quanto era stata stimata un’aliquota inferiore rispetto allo scaglione di reddito entro cui rientrano i flussi percepiti dal contribuente considerato.
Il meccanismo sopra descritto rientra in un sistema di perequazione fiscale, di mantenimento di un equilibrio di tassazione al quale devono rispondere anche i pensionati, che spesso però si trovano eccessivamente gravati.
Cristina Cherubini
Fonte: www.informazionefiscale.it