Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito
internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità
introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in
materia di riscossione esattoriale”.
Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31
dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento
delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto
Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento
delle rate 2020 della Definizione Agevolata.
Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel
mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle
cinque rate ordinariamente previste.
In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi
online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it [1] e
sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center
al numero 060101.
Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta
elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni
urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente
allegando un documento di riconoscimento.
Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.
Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative
alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti
normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.
SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI.
Il Decreto Legge n. 129/2020
estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel
Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio
(DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020).
È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di
pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati
all’Agente della riscossione dall’8 marzo.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza
del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI.
È stata estesa fino al 31 dicembre
2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle,
degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai
pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in
vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre
indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di
pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 31 dicembre 2020, le somme
oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di
indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di
lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di
assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021,
riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore
(e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di
pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla
copertura del debito).
RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE. Per i piani di dilazione già in
essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento
delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del
debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di
mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle
cinque rate ordinariamente previste.
Per i contribuenti decaduti dai
benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter [2]”, “Saldo e
stralcio [3]” e “Definizione agevolata delle risorse UE [4]”), per
mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019,
rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere
la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE. Rimarranno sospese fino al 31
dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche
Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica,
da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di
disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Tutte le
verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del
periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente
della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le
Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in
favore del beneficiario.
ROTTAMAZIONE E “SALDO E STRALCIO”. Il Decreto Legge n. 129/2020 non è
intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del
“Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020
(“Decreto Rilancio [5]”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo”
del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il
pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i
pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle
misure agevolative.