Questi le importanti precisazioni fornite dalla Corte di cassazione con l’Ordinanza numero 20955 del 1° ottobre 2020, in tema di termini prescrizionali.
- Corte di Cassazione – Ordinanza numero 20955 del 1° ottobre 2020
- Sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 20955 del 1° ottobre 2020.
I fatti – Il caso è stato originato dall’impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati, oltre sanzioni e interessi, in cui il contribuente ha eccepito, per quanto di interesse, la prescrizione della pretesa tributaria.
Il ricorso proposto dal contribuente è stato parzialmente accolto dalla CTP, ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, rigettato anche dalla CTR che ha confermato l’avvenuta prescrizione quinquennale per le sole sanzioni ed interessi oggetto delle cartelle esattoriali, mentre con riferimento ai tributi l’impugnata sentenza non riteneva decorso il termine decennale di prescrizione.
L’amministrazione finanziaria ha allora impugnato la decisione dinanzi alla Corte di cassazione denunciando a violazione dell’art. 2946 cc e degli artt. 20 e 24 dell’art. 472/1997 per avere la CTR erroneamente applicato alle sanzioni e agli interessi da ritardato pagamento il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello ordinario decennale.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza e rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
In merito ai termini prescrizionali previsti dalla legge, l’art 20, co. 3 del D.Lgs. 472/1997 sancisce che
“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”, al pari di quanto previsto dall’art 2948, co. 12 n. 4 del codice civile in cui letteralmente si legge che “si prescrivono in cinque anni:… gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”
La Corte di cassazione ha affermato, con precipuo riferimento alle sanzioni, che il temine di prescrizione decennale si applica al diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 2953 c.c.
Tuttavia:
“se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitari”
Per quanto attiene agli interessi per ritardato pagamento, sulla scia di precedenti pronunciamenti in materia, il Collegio ha ribadito che
“gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, cod. civ.”
Nel caso di specie la CTR ha dato prova di essersi attenuta correttamente alla lettera della norma e ai summenzionati principi giurisprudenziali di legittimità, riconoscendo la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Emiliano Marvulli
Fonte: www.informazionefiscale.it