A causa del dilagare del virus Covid 19 , la nuova amministrazione comunale di Buddusò , ha deciso per un nuovo lookdown.
Ritengo che sia stata una decisione sofferta ma necessaria , a causa dell’aumento eccezionale dei casi di positività . Già altri centri ( Orune , Fonni , Silanus , Orani ecc ) lo avevano fatto prima e altri probabilmente saranno costretti a farlo .Purtroppo, verranno penalizzate alcune attività commerciali già in sofferenza in questo “annus orribilis” e , credo che l’amministrazione comunale ,debba fare uno sforzo per fornire ad esse un giusto e immediato ristoro .
Non sarà facile , in primavera la vecchia giunta ha avuto a disposizione la liquidità derivante dai nuovi proventi del parco eolico e dal contributo straordinario che la società Geopower aveva donato al comune e dalle risorse regionali anti Covid .
Ora la situazione finanziaria è cambiata , nonostante la richiesta dell’allora minoranza di prevenire la lunga durata della pandemia e di preservare perciò le risorse rinviando l’esecuzione di alcuni lavori pubblici ritenuti procrastinabili, questi sono stati quasi tutti ugualmente affidati e sono in esecuzione .
Molte di quelle risorse sono perciò indisponibili in quanto impegnate . Ora bisognerà che si faccia una veloce ricognizione del bilancio e trovare le risorse necessarie a fronteggiare questa seconda ondata .
Non resta che sperare in una pronta risposta di noi cittadini , attenendoci alle regole possiamo fermare la curva dei contagi , ripristinando così una situazione di quasi normalità . Confidiamo in tempi migliori che si prevede possano coincidere con un veloce quanto risolutivo arrivo del tanto sospirato vacino .
Giovanni Satta
ORDINANZA DEL SINDACO
- 35 del 23/11/2020
OGGETTO: Nuove urgenti misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in vigore dal 24 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.
IL SINDACO
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l’ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il
D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e il DPCM del 3 Novembre 2020 e rispettivi allegati;
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sardegna recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale e in particolar modo comunale;
Considerato che, dal confronto avvenuto tra questa amministrazione e i medici del servizio igiene pubblica della ATS Olbia, a seguito dello screening, tenuto in forma di “drive in” presso il parco antistante il museo di arte contemporanea comunale, è emerso un forte aumento del numero di cittadini positivi al virus covid 19, alcuni di questi in condizioni critiche, e che tali situazioni possono presumibilmente essere un indicatore dell’ampiezza del fenomeno;
Dato atto che il servizio sanitario locale non risulta al momento in grado di garantire le necessarie operazioni di screening, assistenza e monitoraggio sul territorio comunale e che pertanto si ritiene necessaria l’emanazione di un provvedimento cautelare temporaneo a protezione della salute della cittadinanza;
Rilevato che per arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo ulteriori azioni finalizzate a ridurre il contagio;
Riscontrato che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei comportamenti sociali e familiari, evitando i contagi in ambito familiare e, più in generale, evitando ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche e inderogabili o ad un particolare stato di necessità;
Ritenuto che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela e adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità̀ che caratterizzano questo territorio, facendo si che la messa in atto di comportamenti irresponsabili comprometta di fatto l’auspicata ripresa delle attività̀ e il ritorno graduale alla normalità̀ , nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;
Rilevato che diventa essenziale mettere in campo azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché́ negli spazi pubblici laddove non si possa evitare il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;
Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l’art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
A partire dal giorno 24 novembre e sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriore proroga espressa:
- è vietato ogni spostamento nell’ambito del territorio del comune di Buddusò, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, certificati e dichiarati in un apposito modello di autocertificazione. Sono consentiti gli spostamenti necessari alla coltivazione dei terreni per uso agricolo, l’allevamento del bestiame e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo. Resta fermo che tali spostamenti sono consentiti in auto solamente con persone appartenenti al proprio nucleo
- durante i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) a partire dalle ore 20:30 e fino alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti gli spostamenti motivati esclusivamente da ragioni di salute, necessità e/o lavoro;
- la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutti gli ordini e gradi delle scuole del territorio comunale;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività̀ di preparazione che di trasporto;
-la sospensione delle attività di servizi alla persona (quali estetisti e parrucchieri), orologeria/oreficeria, fioristi, commercio di abbigliamento e calzature. Resta consentita, ove possibile, la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
- le attività che continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, agenzie assicurative, tabacchini, ferramenta, lavanderie, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie, attività artigianali, autolavaggio ecc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
- la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati ed il divieto della vendita ambulante itinerante e porta a porta. E’ consentita, previa formale richiesta di autorizzazione al Comune, l’occupazione di un posteggio fisso, individuato in via Mons. Sini, fronte scuola primaria, per le sole attività del settore alimentare
la chiusura al pubblico degli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico;
- la chiusura al pubblico del cimitero, dell’eco-centro comunale, degli impianti sportivi e del parco giochi in località “La Madonnina”;
- la sospensione di tutte le cerimonie civili. Sono consentite le celebrazioni religiose, compresi i funerali, con la presenza massima consentita di 30 persone;
- la sospensione di tutti gli eventi e delle competizioni sportive e i relativi allenamenti;
- la possibilità di svolgere individualmente attività̀ motoria e/o sportiva all’aperto;
- di ridurre, ove possibile, gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio comunale, che dovranno essere, in ogni caso, tracciati mediante
ORDINA INOLTRE
Il divieto di ogni forma di raduno conviviale e non, in luoghi pubblici e/o privati, ivi compresi i raduni conseguenti all’attività venatoria svolta nel territorio comunale, nelle sedi sociali di associazioni sportive o culturali.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, e che la stessa venga notificata a: Prefettura di Sassari, Carabinieri, Servizio Polizia Locale, A.S.S.L. Olbia.
INFORMA
che i soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento del contagio saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa.
Dalla Residenza Municipale, lì 23/11/2020
Il Sindaco
Massimo Satta