Presentati alla Camera ben cinque Disegni di legge di altrettanti Gruppi parlamentari afferenti all’Intergruppo Parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” che convergono su obiettivi comuni e attendono di essere discussi e approvati: chiedono un ampliamento del “periodo di comporto” e dei permessi per visite mediche, esami strumentali e controlli durante il follow up.
In Italia 3,6 milioni di persone convivono con un tumore e la mortalità dal 1995 si è ridotta del 23%. Arretrato l’ordinamento giuridico che tutela il diritto del lavoratore malato.
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) inadeguati ai progressi della scienza medica.
Nel 2019 le persone viventi da oltre 5 anni dopo una diagnosi di tumore erano 2,3 milioni, i due terzi del totale dei pazienti oncologici. Le persone viventi da oltre 10 annidopo una diagnosi di tumore, pazienti che si possono considerare guariti, erano 1,4 milioni pari al 39% del totale. A sciorinare i dati è il Comparator Report on Cancer in Europe 2019 commissionato da EFPIA – European Federation of PharmaceuticalIndustries and Associations. La maggior parte di questi pazienti ha incontrato lungo il percorso di cura tantissimi ostacoli per combattere la malattia ma anche per conservare il proprio posto di lavoro e la propria dignità professionale. I più fortunati sono ricorsi all’aspettativa non retribuita, molti hanno lottato per non essere licenziati, altri sono stati licenziati subito dopo aver raggiunto il 180° giorno di assenza dal lavoro, seppur determinata da patologia gravissima come un tumore.
“La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, iniziativa di advocacy per una migliore presa in carico e cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici, coordinata da Salute Donna Onlus e sostenuto da ben 33 Associazioni pazienti trasversali all’universo cancro, dopo una serie di interlocuzioni con i componenti dell’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”, che lavora fianco a fianco con le Associazioni pazienti, scende in campo ancora una volta in difesa delle persone affette da tumore per chiedere con forzauna maggiore tutela dei diritti del lavoratore malato per la conservazione del posto di lavoro e parità di trattamento tra lavoratori/pazienti oncologici del settore pubblico e privato. Dagli incontri interlocutori e dai dibattiti con l’Intergruppo parlamentare sono scaturiti ben 5 Disegni di legge di altrettanti Gruppi parlamentari.
«Occuparsi delle tutele e dei diritti dei lavoratori/pazienti oncologici è un’esigenza imprescindibile, soprattutto in questo difficile periodo dove il lavoro è a rischio per tutti, specie per le persone più vulnerabili– dichiara Annamaria Mancuso, Coordinatrice del gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” e Presidente Salute Donna Onlus–È veramente incredibile come, in questa epoca di progressi scientifici e tecnologici, i diritti del lavoratore, soprattutto quello più fragile perché malato, abbiano fatto passi indietro e le tutele del lavoratore/paziente siano gravate da una condizione giuslavoristica che è a dir poco arretrata. È una situazione molto grave specie se consideriamo il numero elevatissimo di malati cronici che, nonostante la malattia, continuano a lavorare e sarebbe un vero disastro sociale ed economico se perdessero il lavoro. La penalizzazione è fortissima, i contratti collettivi nazionali andrebbero rivisti alla luce del tipo di patologia e del grado di severità. Deve essere il legislatore a mettere mano all’inadeguatezza della contrattazione collettiva per i malati di tumore, ma dovrebbe farlo non usando la scure ma affidando ai medici il compito di orientare la materia rispetto alle esigenze di questi pazienti. Penso che bisognerebbe dare ai malati oncologici e oncoematologici la tranquillità di potersi curare e la dignità di persone/lavoratori/pazienti».
A dir poco arretrata e anacronistica la disciplina che tutela il diritto del lavoratore di conservare il posto di lavoro anche in caso di malattia prolungata, il cosiddetto “periodo di comporto” che risale al 1924 e dispone che in caso di malattia o infortunio il lavoratore pubblico conservi il proprio posto di lavoro per un periodo di 18 mesi retribuiti nel triennio e di altri 18 mesi non retribuiti, mentre il lavoratore privato ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro per un periodo di 3 mesi con un’anzianità di servizio non superiore a 10 anni e per un periodo di 6 mesi se ha un’anzianità di servizio superiore ai 10 anni. L’articolo 2110 del Codice Civile e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sono i due capisaldi della disciplina di tutela del lavoro in materia di salute.
«Per quanto riguarda il periodo di comporto e le garanzie di conservazione del posto noi ci stiamo ancora muovendo in una logica che è piuttosto tradizionale –spiega Stefano Bellomo, Professore ordinario di Diritto del Lavoro Sapienza Università di Romae Avvocato Giuslavorista – Vale a dire, applicando ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o da patologie di gravità equivalente, con adattamenti più o meno incisivi, gli istituti previsti per la generalità dei lavoratori subordinati. L’autonomia collettiva peraltro è intervenuta con maggiore incisività in alcune aree, soprattutto quella del lavoro pubblico, per offrire un ampliamento di protezione ai lavoratori che versano in queste condizioni che presentano precise peculiarità rispetto all’idea convenzionale della malattia, ossia della patologia temporanea che determina una inabilità dal lavoro di breve o medio periodo ma che poi si risolve senza portare altri effetti incidenti sulla situazione di salute e su una serie anche di altri risvolti esistenziali del lavoratore, psicologici e di altra natura, come possono essere i condizionamenti determinati dalla malattia oncologica. Quindi, la tematica è stata gestita essenzialmente attraverso l’adattamento dell’istituto del comporto. Va certamente accresciuto il livello di consapevolezza e il grado di adattamento della disciplina delle assenze e dei permessi in relazione alle esigenze terapeutiche, perché il comporto riguarda a stretto rigore la specifica condizione di malattia e non i trattamenti, le visite e gli accertamenti ai quali il lavoratore oncologico, anche nei periodi nei quali risulta astrattamente idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, deve essere sottoposto. Così come non può dirsi che il raccordo con aggregati normativi concepiti per una platea non perfettamente collimante, quale quella dei soggetti a cui è applicabile la legge n. 104 del 1992, sia del tutto agevole ed efficiente. Non vi è dubbio, quindi, che da questo punto di vista emerga una rilevante esigenza di adattamento della normativa esistente».
La legge prevede che al 180° giorno di assenza dal lavoro il lavoratore dipendente di un’azienda privata perde il diritto all’indennità, erogata dall’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, anche se non segue automaticamente il licenziamento che resta tuttavia facoltà del datore di lavoro. Inoltre, per i permessi sono fissate 18 ore annuali di assenza retribuita per l’effettuazione di visite, esami strumentali e controlli sanitari nel periodo di osservazione (follow up) dopo la fase acuta della malattia oncologica; monte ore che però risulta il più delle volte inadeguato alle esigenze dei pazienti e che dovrebbe essere rivisto. L’INPS è l’ente titolato alla erogazione delle prestazioni economiche per malattia.
«L’INPS si è da sempre impegnato nel progetto di rendere più agevole l’accesso alle prestazioni richieste dai cittadini, utilizzando e spingendo molto sulla telematizzazione delle domande – sottolineaMarina Puligheddu, Dirigente Medico Legale I livello Coordinamento Generale Medico Legale INPS Area Prestazioni a Sostegno del Reddito –Come noto la legge 80/2006 prevede un percorso agevolato al cittadino affetto da patologia oncologica. Infatti, le Commissioni INPS al momento della visita e qualora si sia conclusa l’istruttoria, possono subito consegnare al cittadino la copia del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 per l’immediato utilizzo dei relativi benefici. Vorrei ricordare l’importante introduzione del “certificato oncologico” elaborato dal CGML (nel 2013) quale strumento telematico per accedere in modo più rapido alle prestazioni di invalidità civile e Legge 104. Ricordo che la patologia oncologica rappresenta, in ambito assistenziale e previdenziale, la maggiore causa di riconoscimento delle prestazioni richieste, ponendosi al primo posto tra le patologie. In conclusione, si può dire che i pazienti oncologici, che vivono una indubbia condizione di disagio, con le innovazioni gestionali realizzate dall’INPS potranno beneficiare dell’immediata attivazione dell’iter per l’accertamento dell’invalidità civile e poter così usufruire subito dei benefici riconosciuti».
L’ordinamento giuridico italiano non prevede una specifica regolamentazione per i malati oncologici e rinvia alla contrattazione collettiva. Sussistono quindi regole disomogenee e profondamente diverse che determinano una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati. Le proposte di legge, depositate alla Camera, seppur con diverse modalità sono tutte orientate ad un rafforzamento dei diritti dei lavoratori affetti da malattia oncologica. Riconoscere ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato un congruo periodo di comporto ed equità di trattamento tra tutti i lavoratori pubblici e privati; prevedere che i lavoratori dipendenti conservino il posto di lavoro per un periodo retribuito non inferiore a 24 mesi nel triennio; escludere dal periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital per cure e trattamenti; aumentare le ore per i permessi in base alle necessità dei pazienti. Sono queste alcune delle richieste presentate nei Disegni di legge. Tutte hanno come obiettivo il rafforzamento del diritto al lavoro in caso di malattia oncologica.
Il punto di vista dei parlamentari
Onorevole Enrica Segneri, Movimento 5 Stelle – XICommissione Lavoro
«Ci sono molte cause che determinano la perdita del posto di lavoro, ma una, in particolare, necessita della nostra attenzione in un momento storico quale quello attuale, connotato da una pandemia che ha reso tutti più sensibili, più attenti e più umani dinnanzi alla malattia. Purtroppo, soprattutto nel caso di patologie gravissime, le tutele attualmente approntate dall’ordinamento giuridico sono insufficienti: si tratta in particolare delle patologie oncologiche e delle altre gravi malattie temporaneamente invalidanti. È necessario sottoscrivere un nuovo patto sociale, più equo e solidale, che rafforzi ulteriormente il diritto al lavoro e alla retribuzione dei malati gravi, in particolare quelli oncologici. Infatti, la legge prevede che, al superamento del centottantesimo giorno di assenza dal lavoro, tecnicamente definito “periodo di comporto”, il lavoratore perde il diritto all’indennità. Fortunatamente a ciò non consegue il licenziamento automatico, che tuttavia rimane una facoltà del datore di lavoro».
Onorevole Walter Rizzetto, Fratelli d’Italia – XI Commissione Lavoro
«Tra i diritti del lavoratore vi è quello alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, a fronte della sua temporanea impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in caso di malattia. Al riguardo, infatti, l’articolo 2110 del codice civile e i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore prevedono che, in caso di assenza per malattia, sia garantito al lavoratore, oltre alla copertura dei contributi previdenziali e all’indennità di malattia, un determinato periodo di tempo entro il quale gli viene conservato il posto di lavoro. Si tratta del cosiddetto “periodo di comporto”, istituto per il quale la legge non prevede una specifica regolamentazione per i malati oncologici o affetti da altre gravi patologie, rinviando alla contrattazione collettiva la relativa disciplina, nonché la previsione dei casi di esclusione. In mancanza di un’unicadisciplina, il periodo di comporto segue, dunque, regole profondamente diverse e disomogenee, determinando, inevitabilmente, una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e lavoratori privati».
Onorevole Silvia Comaroli, Lega – V Commissione Bilancio
«L’articolo 32 della Costituzione definisce la salute come un diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. In materia di salute i rapporti di lavoro sono regolati dal codice civile all’articolo 2110, il quale prevede che, in caso di malattia, oltre che di infortunio, gravidanza e puerperio, il rapporto di lavoro venga sospeso e che il datore di lavoro non possa licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il periodo di conservazione del posto (il cosiddetto “periodo di comporto”) appositamente previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Il periodo di comporto per malattia consiste in un lasso di tempo in cui il lavoratore, pur assente dal lavoro, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Questo periodo è generalmente stabilito dalla legge e regolato dal CCNL o, in mancanza di riferimenti, dagli usi e dalla prassi. Questa tutela costituisce, quindi, una sorta di “schermo protettivo” per il lavoratore: finchè è operativo, il datore di lavoro può licenziarlo solo per giusta causa o per giustificato motivo dovuto a sopravvenuta impossibilità della prestazione ovvero a cessazione totale dell’attività d’impresa».
Onorevole Luca Rizzo Nervo, PD – XII Commissione Affari Sociali
«Il caso del giovane Steven Babi di Cesenatico che, a soli ventiquattro anni, è deceduto dopo una lunga lotta contro il sarcoma di Ewing, e che per il prolungarsi della malattia si è visto revocare l’indennità di malattia dall’INPS, l’ente titolato all’erogazione delle prestazioni economiche per malattia, è solo l’ultimo in ordine di tempo di una lunga casistica che periodicamente viene portata all’attenzione dell’opinione pubblica e della politica. Tali paradossali situazioni sono la conseguenza, da una parte, dei progressi della scienza medica, che fortunatamente ha consentito di prolungare la vita di pazienti affetti da malattie oncologiche o da malattie un tempo sconosciute o ritenute incurabili, e, dall’altra, dell’arretratezza della disciplina che tutela il diritto del lavoratore di mantenere il proprio posto di lavoro anche in caso di malattia prolungata, il cosiddetto “periodo di comporto” disciplina risalente addirittura al 1924».
Onorevole Elvira Savino, Forza Italia – XIV Commissione Politiche Comunitarie
«La Costituzione, all’articolo 32, tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, inserendola tra i diritti fondamentali della persona. Questo comporta che la salute deve essere tutelata in ogni ambito, compreso quello lavorativo, ove infatti vige il principio per cui un lavoratore non può essere danneggiato o rischiare di perdere il proprio posto di lavoro per malattia o infortunio. Per questo motivo negli anni il legislatore e i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno disciplinato, nell’ambito della normativa dedicata al rapporto di lavoro, il cosiddetto ‘periodo di comporto’, ossia il periodo di tempo concesso al lavoratore che deve assentarsi dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio. Detto periodo viene concesso per motivi strettamente collegati alla salute della persona, la quale non può essere posta in secondo piano rispetto al lavoro, conformemente al principio per cui anche in ambito lavorativo occorre che la salute venga tutelata prioritariamente. La proposta di legge in esame si preoccupa di mettere le persone affette da una patologia grave – come sono le patologie oncologiche, invalidanti o croniche – nelle condizioni di conservare il proprio posto di lavoro, ed essere così pienamente tutelate in relazione alle proprie necessità terapeutiche e ad eventuali altre esigenze particolari, per un periodo maggiore di quello attualmente previsto, e quindi in parziale deroga da quanto sancito dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro. In particolare si prevede che, in caso di patologie oncologiche, invalidanti o croniche, il lavoratore possa chiedere e ottenere un’assenza dal lavoro per motivi di cura per un periodo massimo di trenta mesi, durante i quali il trattamento retributivo è comunque riconosciuto senza decurtazioni. È chiaro che la necessità di assentarsi dal lavoro per seri motivi di salute deve comunque essere certificata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale competente».
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