Feste blindate. La didattica in presenza sarà garantita per le superiori per almeno il 50% degli studenti. Stop alle crociere, anche le piste da sci riapriranno il 7.
ECCO IL TESTO DEL DECRETO LEGGE
Quello approvato nella notte dal consiglio dei ministri, e gia’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e’ un decreto in appena due articoli che da un lato modifica la legislazione dell’emergenza Covid, introducendo un nuovo tempo (50 giorni) di vigenza dei dpcm e dall’altro limita la circolazione nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio e nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il decreto da’ la facolta’ al presidente del consiglio di intervenire sulla mobilita’ tra regioni e tra comuni con dpcm.
Ecco il testo:
Art. 1 Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole “di durata non superiore a trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “di durata non superiore a cinquanta giorni.
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e’ vietato altresi’ ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi’ prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.
L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore che scatta da oggi 3 dicembre.
BOZZA DPCM: COPRIFUOCO RAFFORZATO A CAPODANNO, FINO ALLE 7 DEL MATTINO
Coprifuoco rafforzato a Capodanno, dalle 22 alle 7 del mattino. Lo prevede la bozza di dpcm in possesso della Dire. Questo il testo: “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonche’ dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi”.
BOZZA DPCM: LA NORMA AMMAZZA-CENONE, A CAPODANNO SERVIZIO IN CAMERA
La bozza del dpcm contiene la norma ormai ribattezzata ammazza-cenone. Ristoranti aperti a pranzo a Natale e a Capodanno, come anticipato nei giorni scorsi, ma la ristorazione negli alberghi la sera dell’ultimo dell’anno potra’ avvenire solo con servizio in camera. Cosi’ il testo, in possesso della Dire: “Le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo e’ consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e’ vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive e’ consentita solo con servizio in camera”.
Resta sempre consentita “la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.
BOZZA DPCM: SCUOLA, SUPERIORI IN PRESENZA PER IL 50% DAL 7 GENNAIO
Scuola superiore in presenza per almeno il 50 per cento della popolazione studentesca a partire dal 7 gennaio. Lo prevede la bozza di dpcm in possesso della Dire. Il testo prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attivita’ sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attivita’ didattica in presenza”.
Il dpcm chiarisce che “resta sempre garantita la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attivita’ didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione nonche’, secondo quanto previsto al primo periodo della presente lettera, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina”.
BOZZA DPCM: LIMITE DI CHIUSURA DEI NEGOZI FINO ALLE 21
Limite di chiusura alle 21 per i negozi dal 4 dicembre al 6 gennaio. La conferma dalla bozza di dpcm, in possesso della Dire. Cosi’ il testo: “Fino al 6 gennaio 2021,l’esercizio delle attivita’ commerciali al dettaglio e’ consentito fino alle ore 21.00. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole”.
BOZZA DPCM: IMPIANTI SCIISTICI RIAPRIRANNO IL 7 GENNAIO
Confermata la chiusura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali. Riapriranno solo dal 7 gennaio 2021. Cosi’ la bozza del dpcm in possesso della Dire: “Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti, agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.
BOZZA DPCM: SOSPESE CROCIERE FINO AL 6 GENNAIO, PORTI CHIUSI A QUELLE DI NAVI ESTERE
Niente crociera di Natale e Capodanno. La bozza del dpcm che dovrebbe andare in vigore domani, prevede che “a decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresi’ vietato dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle societa’ di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa”.
Alfonso Raimo
Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it