Rottamazione delle cartelle, il decreto Ristori quater apre alla possibilità di rateizzazione anche per i decaduti dalla prima e dalla seconda definizione agevolata.
I dettagli sulle novità arrivano dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle FAQ pubblicate il 4 dicembre 2020.
Anche chi ha perso il treno della prima e della seconda rottamazione delle cartelle potrà chiedere di rateizzare la somma residua.
A fare il punto delle novità introdotte dal decreto Ristori quater è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle FAQ del 4 dicembre 2020.
Così come già disposto per la rottamazione ter ed il saldo e stralcio, due delle misure cardine della pace fiscale, anche le prime edizioni della definizione agevolata delle cartelle diventano “flessibili”.
In materia di rateizzazione delle cartelle, il decreto Ristori quater allunga inoltre il numero massimo delle rate che, se non pagate, portano alla perdita del piano di pagamento dilazionato. Si passa da 5 a 10.
Decaduti dalla rottamazione, nuova rateizzazione delle cartelle nel Ristori quater
Il decreto Ristori quater apre alla possibilità di accedere a nuove rateizzazioni anche ai contribuenti decaduti dalla prima rottamazione, disciplinata dal decreto legge n. 193/2016, e dalla rottamazione bis delle cartelle esattoriali (decreto legge n. 148/2017), in seguito al mancato pagamento delle rate in scadenza entro i termini ordinari.
Una novità che amplia il novero dei debiti rateizzabili, anche se oggetto di definizione agevolata. Già il decreto Rilancio aveva concesso tale opzione ai contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e del saldo e stralcio, in caso di mancato pagamento delle rate dovute nel 2019.
La nuova misura, illustrata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con le FAQ del 4 dicembre 2020, fa cadere uno dei muri principali della definizione agevolata. In via ordinaria è infatti previsto il divieto di accedere a nuovi piani di rateizzazione per i debiti per i quali è stata presentata domanda di accesso alla rottamazione delle cartelle.
Un’apertura motivata da una duplice necessità. La prima è, inevitabilmente, quella di agevolare i contribuenti in crisi, a causa della pandemia da Covid-19. La seconda, soltanto all’apparenza meno evidente, è relativa alla necessità per l’Erario di smaltire la mole enorme di debiti fiscali e non nelle mani dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Anche i piani ordinari di rateizzazione per i quali, prima dell’avvio del periodo di sospensione dall’8 marzo 2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio per mancato pagamento delle rate, sarà consentito presentare una nuova domanda di dilazione, e senza la necessità di saldare le rate scadute e non versate entro i termini ordinari.
Rateizzazione delle cartelle, decadenza dopo 10 rate non pagate
Alle novità relative alla pace fiscale, prorogata al 1° marzo 2021, il decreto Ristori quater affianca misure specifiche per la rateizzazione delle cartelle.
Come illustrato nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, viene stabilito che per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021 la soglia di debito per ottenere la rateizzazione, senza necessità di provare la difficoltà economica, sale da 60.000 a 100.000 euro.
Per le domande di nuova rateizzazione, per i decaduti da precedenti piani di dilazione, viene meno l’obbligo di saldare le rate arretrate. La scadenza per l’invio dell’istanza è fissata al 31 dicembre 2021.
Una rateizzazione che si fa più soft, anche in caso di mancato versamento delle somme dovute. Come illustrato dall’AdER, resta confermata anche per le richieste di rateizzazione che perverranno entro il 31 dicembre 2021 la possibilità di beneficiare di un periodo più esteso per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste).