Lavoratori socialmente utili, nella Legge di Bilancio 2021 sono inserite misure per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, in presenza di specifici requisiti.
Gli interventi sono stati approvati sotto forma di emendamento dalla Commissione Bilancio della Camera e dalla votazione dell’Aula del 27 dicembre 2020.
Si attende l’approvazione definitiva del Senato che, probabilmente, richiederà un ulteriore decreto per non finire nell’esercizio provvisorio.
Per l’anno 2021, in deroga con quanto previsto dalla normativa vigente, i lavoratori socialmente utili possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato per profili professionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.
I requisiti da rispettare sono quelli presenti nel comma 292 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021.
Lavoratori socialmente utili: le assunzioni a tempo indeterminato nella Legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021 contiene misure in favore dei lavoratori socialmente utili, ovvero quei soggetti percettori di sostegni al reddito e impegnati in attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi.
Il testo approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 27 dicembre, che attende il via libera del Senato in un tortuoso iter per scongiurare l’esercizio provvisorio, prevede la possibilità di assunzione a tempo indeterminato per lavori che non richiedano un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.
Le disposizioni in questione sono contenute nell’articolo 1, comma 292 che recita quanto segue:
“Nell’anno 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio2000, n.81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.”
I lavoratori possono essere assunti in relazione all’esperienza effettivamente maturata e nel rispetto di determinati requisiti.
Lavoratori socialmente utili: i requisiti per l’assunzione
Tra i requisiti richiesti c’è quello dell’anzianità, come previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo e assunzione ai sensi dei predetti commi 1 e 2 dell’articolo 20 dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte con procedure selettive pubbliche anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione.
L’assunzione è prevista per i lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre tipologie contrattuali.
In base a quanto previsto dal primo richiamo normativo, per favorire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, vengono autorizzate le amministrazioni pubbliche a bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale:
- non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- alternativamente che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;
- che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
Il secondo richiamo normativo prevede invece che le amministrazioni, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale fino al 31 dicembre 2021 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni.
Devono essere rispettati i seguenti requisiti:
- il lavoratore deve risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- il lavoratore deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle stesse attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- il lavoratore deve aver maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Un ulteriore requisito è quello dell’espletamento di selezioni riservate.
La selezione deve avvenire mediante prova di idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle stesse attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione.
Lavoratori socialmente utili: i limiti alle assunzioni
Il comma 293 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede che le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.
Sono inoltre considerate nella quota di accesso dall’esterno, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g), h) della legge 30 dicembre 2018, n.145.
Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche possono assumere a tempo indeterminato i lavoratori in questione, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile;
- pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell’eventuale contributo statale concesso permanentemente, oltre a quelle calcolate in deroga alla normativa in materia di facoltà delle assunzioni;
- calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
- proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a valere sul Fondo per l’occupazione.
Su tale Fondo è vengono ulteriormente stanziati 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea.
In questo caso deve essere stipulata un’apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Lavoratori socialmente utili: le scadenze per le procedure di assunzione
Il comma 294 dell’articolo 1 proroga le procedure di assunzione a tempo indeterminato e dei contratti a tempo determinato
La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2020, passa a marzo 2021.
Lo stesso prevede il comma 295 dell’articolo 1 per la possibilità di stipulare convenzioni da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le Regioni, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
Tommaso Gavi
Fonte: www.informazionefiscale.it