Lotteria degli scontrini, è obbligatoria per l’esercente? Facciamo chiarezza
Lotteria degli scontrini obbligatoria per l’esercente o no? Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni, ma c’è la possibilità di segnalazione da parte del cliente. È invece obbligatorio l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Dopo l’avvio della fase di richiesta del codice da parte dei consumatori, i negozianti si interrogano sulla possibilità di non aderire alla misura, parte del piano anti-evasione in avvio dal 1° gennaio 2021.
La lotteria degli scontrini non piace agli esercenti, ed il motivo è presto detto. L’avvio del gioco a premi di Stato dal 1° gennaio 2021 affianca alla promessa di premi in denaro di importo consistente, la necessità di adeguare i registratori di cassa già in uso, anche quelli già abilitati alla trasmissione dei corrispettivi telematici.
Un adeguamento che non è gratuito, ma che comporta – in un periodo già pesante sul fronte economico – l’obbligo di sostenere nuovi costi per restare al passo con gli sviluppi del sistema fiscale.
Prima di analizzare la normativa specifica, partiamo specificando che non c’è una sanzione per l’esercente che sceglierà di non acquisire il codice lotteria dei clienti. Questi però, potranno segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate.
È invece obbligatorio adeguare i registratori di cassa telematici.
La lotteria degli scontrini non è obbligatoria per l’esercente: niente sanzioni per chi rifiuta di acquisire il codice del cliente
Registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata.
Sulla sanzione legata alla mancata adesione alla lotteria degli scontrini si è a lungo discusso nell’ultimo periodo.
Il decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione.
Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente.
Questi, secondo quanto previsto dalla lettera c), articolo 20 del decreto n. 124/2019, potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria.
La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.
Cosa succederà quindi all’esercente? L’analisi del rischio è uno dei fattori preliminari all’avvio dei controlli fiscali; il punteggio di affidabilità del negoziante sarà quindi condizionato dalla delazione del cliente.
Una norma controversa che, sebbene non preveda una sanzione diretta nel caso di mancata adesione alla lotteria degli scontrini, apre la strada ai controlli invasivi di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Lotteria degli scontrini: obbligatorio adeguare i registratori di cassa entro il 1° gennaio 2021
Chiarito che non sono previste sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, resta in capo all’esercente l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa in uso, non solo quelli non ancora aggiornati alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi, ma anche quelli già pronti all’avvio a pieno regime dello scontrino elettronico.
L’adempimento è direttamente legato all’avvio della lotteria degli scontrini. Le nuove regole tecniche sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato il 30 giugno 2020, dopo la proroga prevista dal decreto Rilancio in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
L’articolo 140 del decreto n. 34/2020, in considerazione della situazione emergenziale causata dal Covid-19, ha modificato i termini di adeguamento all’obbligo della memorizzazione dei corrispettivi, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021, accanto al rinvio parallelo della lotteria degli scontrini.
Una doppia proroga che ha rinviato il termine di entrata in vigore del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi telematici e dell’adeguamento dei registratori telematici. Un adempimento al quale non si sfugge e che rende di fatto obbligatorio adattare gli strumenti in uso al fine di renderli idonei alla trasmissione dei dati ai fini della lotteria degli scontrini. Il termine ultimo è quindi fissato al 1° gennaio 2021.
L’adeguamento del registratore di cassa non è a costo zero ed è questo l’aspetto che appesantisce l’avvio della lotteria degli scontrini.
La riffa di Stato, sebbene rientri tra le strategie utili per ridurre il pesante conto dell’evasione fiscale, prende avvio in un periodo non di certo facile per le imprese.
Una nuova proroga è ormai impensabile, ma si auspica l’introduzione di un nuovo incentivo fiscale per l’adeguamento telematico.
Il costo del Fisco digitale non può essere a carico degli esercenti, già alle prese con le pesanti ricadute economiche del Covid-19.
Anna Maria D’Andrea
Fonte: www.informazionefiscale.it