Rottamazione ter e saldo e stralcio, il testo ufficiale del decreto Ristori quater prevede la proroga per le rate della pace fiscale dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021.
Nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione vengono forniti i dettagli sulle modifiche introdotte nel calendario delle rate con definizione agevolata dai decreti emergenziali.
Nella stessa pagina vengono forniti i chiarimenti relativi alla rateizzazione.
Il nuovo termine ultimo per il versamento è tassativo: non sono previsti i cinque giorni di tolleranza.
Rottamazione ter e saldo e stralcio: le modifiche del decreto Ristori
Il decreto Ristori quater, ovvero il DL 157 del 30 novembre 2020, ha previsto modifiche anche per le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
La maggiore flessibilità nei pagamenti, concessa ai contribuenti prevede il differimento al 1° marzo 2021 del termine ultimo per il versamento delle rate 2020 della definizione agevolata.
Rispetto alla precedente scadenza del 10 dicembre 2020 vengono dunque concessi quasi tre mesi in più per provvedere ai pagamenti.
Come sottolineato nella sezione specifica del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione:
“Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.”
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.
Rottamazione ter e saldo e stralcio: la rateizzazione della pace fiscale
Nella pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate riscossione vengono fornite indicazioni anche sulla rateizzazione delle cartelle agevolate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
Nell’apposita sezione del sito viene spiegato che:
“Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.”
L’Agenzia delle Entrate Riscossione spiega inoltre che per le richieste che saranno presentate entro il 31 dicembre 2021, la soglia per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione viene incrementata da 60 mila a 100 mila euro.
Dopo la presentazione di una richiesta di rateizzazione e versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono se vengono rispettate determinate condizioni:
- che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo;
- non sia stata presentata istanza di assegnazione;
- che il terzo non abbia reso dichiarazione positiva;
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Un ulteriore cambiamento in favore dei contribuenti consiste nella decadenza dei piani di rateizzazione nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Tale condizione vale per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021.
In ultimo l’Agenzia delle Entrate riscossione sottolinea che:
“per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.”
Fonte: www.formazionefiscole.it