IL SINDACO
VISTA la nota trasmessa dal Settore Ambiente e Verde Pubblico con la quale si richiede l’emissione di ordinanza sindacale ;CONSIDERATO che il periodo delle festività natalizie, di fine ed inizio anno, è quello in cui vengono utilizzati con maggiore intensità articoli pirotecnici e ritenuto pertanto di doverne ribadire il divieto di utilizzo, con particolare riferimento alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e la quiete delle persone e degli animali da affezione e non, dai conseguenti effetti negativi;
RITENUTO DI DOVER:
- tutelare l’incolumità pubblica;
- tutelare il diritto alla serenità e la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo ed in generale di tutta la collettività;
- tutelare gli animali che possono subire traumi dall’uso indiscriminato di articoli pirotecnici;
- tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di utilizzo non consentono l’accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
RICHIAMATO altresì l’art. 4, lettera L, del Regolamento Comunale di Tutela degli Animali (Testo coordinato, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 del 18 aprile 2003 e, della Deliberazione Consiliare, modificativa N. 24 del 23 giugno 2020), che recita:
“È vietato su tutto il territorio del Comune di Sassari fare esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere, ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile (Cat. F1 ed F2 di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 123/2015) e/o con esclusivo effetto luminoso, salvo quanto espressamente autorizzato dall’autorità di pubblica sicurezza e dall’Amministrazione comunale.
Nei casi autorizzati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e dall’Amministrazione Comunale, è sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento. L’attivazione di petardi, botti, fuochi d’artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali e comporta quindi responsabilità dei trasgressori;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza Statale”;
VISTO l’art. 57 del T.U.L.P.S.;
VISTO l’art. 7 bis del T.U.E.L.;
VISTA la Legge N. 689/81;
DISPONE
Il DIVIETO su tutto il territorio del Comune di Sassari di fare esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere, ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile (Cat. F1 ed F2 di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 123/2015) e/o con esclusivo effetto luminoso, salvo quanto espressamente autorizzato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e dall’Amministrazione Comunale.
Nei casi autorizzati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e dall’Amministrazione Comunale, è sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento. L’attivazione di petardi, botti, fuochi d’artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali e comporta quindi responsabilità dei trasgressori.
È vietato far esplodere petardi, fuochi d’artificio e botti aventi un livello di rumorosità trascurabile e/ o con esclusivo effetto luminoso a distanza inferiore a m. 150 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, luoghi di culto, scuole di ogni ordine e grado, sedi di istituzione universitarie, cinema, teatri, impianti sportivi, piazze pubbliche, giardini pubblici e parchi, banche, caserme militari e di polizia, uffici pubblici, ricoveri zootecnici e per la tutela degli animali d’affezione (canili, ecc);
Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione e l’inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, dell’art. 16 della Legge N. 689/1981, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Le violazioni alla presente ordinanza comportano altresì:
- a) il sequestro del materiale esplodente, a seconda del carattere della violazione, amministrativo ai sensi dell’art.13 della Legge N.689/91 e successive modificazioni, e come corpo di reato se di carattere penale.
Il Coando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente.
Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, entro 30 giorni può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Sassari, entro 60 giorni può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
Prof. Gian Vittorio Campus