Il Superbonus 110% è sicuramente un’occasione che consente alle famiglie di risparmiare sui costi di riscaldamento ma presenta ancora diversi punti da approfondire.
Stefano Casandrini, Vicepresidente di Assotermica e Direttore Marketing di Ferroli, grazie alla sua esperienza diretta, dà alcuni consigli per affrontare con sicurezza tutti gli aspetti connessi al Superbonus 110%.
La complessità del meccanismo del Superbonus 110% può però incutere il timore di effettuare lavori sui quali poi l’Agenzia delle Entrate possa rifiutare le richieste di incentivo.“Il consiglio per i clienti finali è quello di cedere il credito alle imprese che effettuano i lavori e che si appoggiano al flusso documentale e procedurale predisposto nelle apposite piattaforme realizzate da soggetti specializzati in questo business.
Per quanto riguarda i cessionari (acquirenti del credito), incluse le ditte installatrici, esse possono lavorare in serenità, in quanto il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate in audizione alla Camera ha confermato la «libera circolazione del credito senza il rischio che tale credito possa essere rilevato dall’amministrazione in caso non sussistano i requisiti per l’agevolazione a seguito di verifiche successive.».
Il Direttore dell’Agenzia ha altresì ricordato come i fornitori e i soggetti cessionari saranno chiamati a rispondere solo in caso di utilizzo irregolare del credito o in misura maggiore rispetto all’agevolazione concessa. Ha infine precisato che in caso di verificata mancanza dei requisiti da parte del beneficiario il cessionario del credito non perderà il diritto ad utilizzare il credito di imposta ceduto.
Nell’approcciarsi all’incentivo è raccomandabile richiedere al proprio tecnico (ingegnere, progettista termotecnico o architetto) sia l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex-ante, così come una simulazione pro-forma dell’APE ex-post, che potrà però essere formalmente redatta (con valore legale) solo al completamento dell’intervento.
Con poche centinaia di euro si potrà avere un quadro rappresentativo della situazione, e prendere una decisione definitiva sull’affidamento dei lavori.
Inoltre la spesa per le varie certificazioni (APE) rimarrà detraibile con le altre spese collegate nella domanda di incentivo.
Una saggia raccomandazione, ma non obbligo di legge, è scegliere un professionista asseveratore indipendente e di fiducia. Volendosi invece affidare all’impresa che deve eseguire i lavori, anche per il tecnico asseveratore, occorre porre attenzione alle eventuali penali, nel caso in cui, ad esempio, si volesse rinunciare all’intervento per motivi vari.
Per essere certi di avere diritto all’incentivo fiscale previsto dal Superbonus 110% bisogna attendere il beneplacito di Enea alla domanda.
Il tecnico che rilascia l’APE ex-post compilerà ed invierà ad Enea l’asseverazione tecnica dell’intervento e quella sulla congruità dei costi rispetto ai massimali previsti. Enea potrà così verificare i requisiti dell’intervento e dare il via libera alla pratica assegnando un numero identificativo di approvazione.
Altro rischio: può succedere che si effettui un intervento che in teoria rientra nel Superbonus 110%, lo si paghi e poi l’Agenzia Entrate lo bocci?
“Il rischio più grosso rimane l’approvazione della pratica da parte di Enea, in quanto questa costituisce un blocco che preclude il diritto alla detrazione 110%, quindi allo sconto e alla cessione del credito, così come la fase del “visto di conformità” (anche se in extremis in tal caso si potrebbe sempre ripiegare sulla detrazione 65%, pure agevolata da sconto in fattura e cessione del credito). – prosegue Casandrini – Questa è la principale fase/condizione di sospensiva del processo, per la quale è raccomandabile affidarsi a un tecnico professionista di fiducia per la valutazione dell’intervento ex-ante, prima della pratica ENEA, per garantirsi sia sulla tipologia di intervento (realmente incentivabile) che sull’effettivo “salto” di due classi di efficienza energetica. Bisogna anche accertarsi che non vi siano difformità catastali (abusi edilizi) che possano comportare la decadenza del beneficio. Queste sono le principali difformità tecniche su cui si concentreranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate nei controlli a campione che potrebbero revocare il diritto all’incentivo per il cliente finale.
Per la parte dei requisiti fiscali che danno diritto all’agevolazione, questi sono asseverati invece dal “visto di conformità” che viene rilasciato al contribuente da un soggetto abilitato (es. i CAF o alcuni commercialisti) che certifica la sua posizione per la successiva cessione del credito al soggetto cessionario (es. impresa installatrice con lo sconto in fattura, o anche banche o Poste Italiane con il rimborso diretto a meno degli oneri finanziari).”
Occorre fare attenzione ai rischi nascosti nelle pieghe delle definizioni: se in un condominio c’è il riscaldamento autonomo per ogni singola abitazione, si riesce a ottenere il 110%?
La risposta, secondo Casandrini, è articolata, perché la definizione di condominio e di edificio plurifamiliare citato dalla norma del SuperBonus 110% non sono strettamente sovrapponibili.
Ecco due esempi più chiarificatori del concetto generale:
1) Edificio multipiano, plurifamiliare, con scala di accesso, ascensore e altri impianti in comune (non l’impianto di riscaldamento, costituito da caldaie autonome unifamiliari). E’ il caso più classico che ci immaginiamo pensando ad un condominio, ed è anche un edificio plurifamiliare.
In generale non si avrebbe diritto al Superbonus 110% per la sola sostituzione di una (o tutte) le caldaie termoautonome. La norma consente però l’accesso all’incentivo anche per la sostituzione di una (o più) caldaie autonome se contestualmente si effettua un intervento trainante sul cappotto termico dell’edificio, con il salto di due classi di efficienza.
2) Edificio plurifamiliare di case a schiera con sviluppo verticale (piano terra e primo piano per ogni abitazione), aventi in comune il tetto dell’edificio, le pareti perimetrali delle abitazioni o delle pertinenze addossate (es. garage), ma con unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con tutti gli impianti divisi (non si considera l’impianto fognario, anche se in comune), e con accessi autonomi dalla strada, da vialetto o anche da cortile comune. In questo caso, nonostante vi possa essere un “condominio” ai sensi del codice civile, per l’Agenzia Entrate ai sensi del Superbonus 110%, queste unità immobiliari si considerano al pari degli edifici unifamiliari, pertanto si potranno sostituire in totale autonomia le varie caldaie nelle singole abitazioni, purché si ottenga sempre il salto di due classi di efficienza.