Stralcio cartelle fino a 5.000 euro, nel decreto Sostegni condono con limite di reddito.
Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro, conferma ufficiale su una delle novità più attese del decreto Sostegni. Il condono fiscale è automatico, ma selettivo: si applica solo ai debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010 ed è riservato ai contribuenti con redditi fino a 30.000 euro.
Rispetto alla versione iniziale, quindi, si restringe sia il periodo temporale di riferimento che la platea dei beneficiari dello stralcio automatico delle cartelle esattoriali.
Sono 16 milioni le cartelle che verranno cancellate, senza oneri da parte del contribuente.
Lo stesso Premier Draghi, durante la conferenza stampa di presentazione del decreto a sostegno di imprese e famiglie, afferma che quanto previsto dal DL Sostegni è un condono fiscale a tutti gli effetti, necessario perché “lo Stato non ha funzionato”.
Allo stralcio dei debiti si affianca inoltre la definizione agevolata degli avvisi bonari, circoscritta alle partite IVA che hanno subito un calo di volume d’affari pari almeno al 30 per cento nel 2020 rispetto al 2019.
Ufficializzato, inoltre, il rinvio delle rate della pace fiscale.
Stralcio cartelle fino a 5.000 euro, nel decreto Sostegni condono con limite di reddito
Il confronto tra la maggioranza sullo stralcio delle cartelle ha portato ad una riduzione significativa della misura, rispetto alle prime versioni del decreto Sostegno diffuse nelle scorse settimane.
Se inizialmente si parlava di cancellare tutte le cartelle affidate dal 2000 al 2015, il testo definitivo del decreto a sostegno di imprese e famiglie limita la portata della misura al decennio 2000-2010.
Non solo: accederanno al condono fiscale solo i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro nel 2019, la fascia di popolazione più in difficoltà e con meno disponibilità economica, secondo quanto affermato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.
Si sfoltisce così, seppur di poco, il magazzino dei crediti dell’AdER. Sono 16 milioni le cartelle che verranno stralciate, con un meccanismo automatico che non comporta quindi adempimenti da parte del contribuente.
La necessità di ridurre la mole di cartelle che affollano il lavoro degli agenti della riscossione è alla base dell’ulteriore novità prevista dal decreto Sostegni: si va verso una riforma della riscossione, per la cui definizione è chiamato in campo il Ministero dell’Economia.
Stralcio delle cartelle, nel decreto Sostegni entra la riforma della riscossione
Quel che è evidente è che non è certo sufficiente lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro per ridurre la mole di crediti accumulati nel magazzino dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e non più recuperabili.
Secondo i dati forniti dal Direttore Ruffini, ammontano a 955 miliardi di euro i debiti nel magazzino dell’AdER. Sono 17,4 milioni i contribuenti italiani che hanno un conto aperto con il Fisco, ma circa il 40 per cento delle somme è difficilmente recuperabile, in quanto si tratta di somme dovute da soggetti falliti, deceduti, imprese cessate o nullatenenti.
Ed è questo l’ulteriore fronte sul quale agisce il decreto Sostegni. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, il MEF presenterà al Parlamento un piano di riforma della riscossione.
L’intento è quello di disporre la cancellazione automatica dei crediti non più esigibili, una volta trascorsi cinque anni dalla data di affidamento all’agente della riscossione e qualora non siano state avviate procedure esecutive.
Superbonus 110 per cento, per le spese relativi ad interventi su un edificio che è sia casa sia studio professionale spetta metà della detrazione. Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 198 del 22 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate: il professionista può provvedere in prima persona alle asseverazione e alle certificazioni necessarie per la fruizione dell’agevolazione del decreto Rilancio.
Superbonus 110 per cento, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su un edificio residenziale che è sia casa che studio professionale spetta metà dell’agevolazione.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 198 del 22 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
L’amministrazione finanziaria spiega inoltre che il professionista abilitato potrà occuparti in prima persona delle asseverazioni e delle certificazioni necessarie per la fruizione del superbonus 110 per cento.
L’obbligo di estraneità sussiste solo per il tecnico che si occupa dell’Ape.
Superbonus 110, edificio casa e studio del professionista: l’agevolazione è a metà
Il superbonus 110 per cento è l’oggetto della risposta all’interpello numero 198 del 22 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate – Superbonus – Risposta all’interpello numero 198 del 22 marzo 2021
- Immobile uso promiscuo – Asseverazione – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Gli spunti del chiarimento relativo all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio nascono da un caso concreto: una villa da ristrutturare che verrà destinata in parte ad abitazione e in parte a studio professionale.
Nello specifico, l’stante spiega che il vano dell’immobile sarà utilizzato per svolgere l’attività del professionista, mentre i restanti vani saranno destinati ad uso residenziale e pertinenziale.
Gli interventi che il soggetto vuole realizzare sono i seguenti:
- il rifacimento del cappotto termico sulle superfici opache verticali e l’isolamento delle superfici orizzontali racchiudenti l’involucro;
- l’installazione di una caldaia a condensazione in sostituzione del generatore;
- lavori di miglioramento sismico.
I quesiti posti invece riguardano la possibilità di fruire della maxi-detrazione e la possibilità di effettuare le asseverazioni e le certificazioni richieste da solo, essendo un ingegnere libero professionista iscritto all’albo.
L’Agenzia fa sapere che l’istante potrà accedere all’agevolazione in questione per le spese relative agli interventi previsti.
Tuttavia la detrazione spetta per la metà delle spese agevolabili.
I chiarimenti erano già stati forniti dalla circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 che aveva sottolineato che per gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione viene ridotta del 50 per cento.
Tale principio si applica sia nel caso in cui sull’immobile siano realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici, sia per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica.
Superbonus 110, il professionista può provvedere da solo alle asseverazioni e alle certificazioni
Un secondo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità, richiesta dall’istante, di provvedere in prima persona alle asseverazioni e alle certificazioni per la fruizione del superbonus 110 per cento.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente alla richiesta dell’istante, dal momento che quest’ultimo è un ingegnere.
Lo stesso può quindi provvedere in prima persona a sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori.
Non sono infatti previste norme che lo vietino.
A riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate richiama le precisazioni fornite dall’Enea, nelle FAQ, le risposte alle domande più frequenti.
Tra i chiarimenti dell’Enea si legge quanto segue:
“L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale” mentre “Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013.”
In base a quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020 non viene vietata, al direttore dei lavori o al progettista, la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali.
Tale documentazione è, infatti, finalizzata solo a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.
Anna Maria D’Andrea
Fonte: www.informazionefiscale.it