IVA Moss, come rimediare agli errori
IVA Moss, come rimediare agli errori? Lo spiega la risposta all’interpello numero 246 del 14 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate. si deve provvedere al ricalcolo e alla liquidazione dell’imposta, versare gli interessi e le sanzioni e rettificare la dichiarazione IVA trimestrale.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 246 del 14 aprile 2021.
La prima operazione da eseguire è il ricalcolo e la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo le modalità ordinarie.
A seguire occorre poi versare gli interessi e sanzioni, con la possibilità di beneficiare delle riduzioni del ravvedimento operoso per omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica.
L’ultimo passaggio è la rettifica della dichiarazione IVA trimestrale.
IVA Moss, come rimediare agli errori
In che modo si può rimediare agli errori nell’ambito dell’IVA Moss? Nella risposta all’interpello numero 246 del 14 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate spiega cosa fare in caso di errato utilizzo del regime Mini one stop shop (Moss), la procedura semplificata per l’assolvimento degli adempimenti IVA online.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 246 del 14 aprile 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – regolarizzazione dell’errata applicazione del regime Mini One Stop Shop (cd “MOSS”).
Tale procedura è utilizzabile dai soggetti passivi residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea, che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di privati consumatori europei (B2C).
Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria specifica i passaggi da seguire:
- il ricalcolo e la liquidazione dell’IVA, secondo le modalità ordinarie;
- il versamento degli interessi e sanzioni, con la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso, per omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica;
- la rettifica della dichiarazione IVA trimestrale.
Ma in cosa consiste l’errore presentato dall’istante? Il soggetto, che svolge su internet attività di commercio al dettaglio di beni acquistati da privati, italiani e comunitari, applica la disciplina fiscale relativa alle vendite a distanza.
Nel presentare il suo caso, il soggetto dichiara di non aver superato nel 2020 le soglie di protezione per ogni stato membro e di non aver scelto di applicare l’IVA nel paese UE di destinazione.
Al momento della cessione i prodotti si trovano in Italia e quindi le operazioni sono imponibili nel Paese stesso.
Il soggetto dichiara di aver erroneamente presentato la dichiarazione relativa al secondo trimestre del 2020 attraverso la procedura Moss.
Lo stesso ha applicato le aliquote dei diversi Stati per le cessioni di beni a clienti residenti in altri paesi UE.
Dal momento che non sono stati superati i limiti previsti, le operazioni sono state inserite nella liquidazione e nel versamento dell’IVA di Agosto e segnalate nelle rispettive LIPE.
La presentazione della dichiarazione tramite Moss, tuttavia, non è valida perché l’applicabilità del sistema da parte degli esercenti del commercio elettronico indiretto, per cessioni superiori a 10mila euro verso gli Stati membri, è stata rinviata al 1° luglio 2021.
A questo punto l’istante si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per capire come regolarizzare la situazione, a livello di obblighi dichiarativi e di versamenti.
IVA Moss: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate richiamano innanzi tutto il quadro normativo di riferimento per definire l’imponibilità delle cessioni di beni, destinati a consumatori finali, residenti in altri Stati Ue, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.
La norma di riferimento è l’articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 331/1993.
Le cessioni in questione sono imponibili ai fini IVA nello Stato di residenza del cedente, se l’ammontare delle cessioni di beni spediti o trasportati nell’altro Stato membro non ha superato nell’anno precedente e non supera in quello in corso, i 100mila euro.
Il cedente, in ogni caso, non deve avere optato per la tassazione del Paese di destinazione.
Gli operatori nazionali, che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione ed elettronici nei confronti di consumatori finali comunitari possono aderire al regime Moss senza doversi identificare nei vari Paesi Ue di residenza dei committenti privati.
I soggetti possono poi trasmettere telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, con dettagliate informazioni su servizi elettronici prestati nei confronti di clienti situati in altri Stati Ue, e successivamente provvedere al versamento dell’IVA.
Lo Stato in cui il contribuente è identificato dovrà poi ripartire l’imposta tra i singoli Paesi dell’UE, sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali.
Il regime sarà applicabile solo dal 1° luglio 2021, termine prorogato per facilitare le vendite a distanza di beni nel territorio dell’Unione europea.
Dopo tale data, il mini sportello operativo sarà sostituito da uno Sportello Unico più ampio, in cui sono compresi i regimi Oss, “One Stop Shop”, e Ioss, “Import One Stop Shop”.
Il nuovo sportello conterrà anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni, di beni importati da territori terzi o paesi terzi e alcune cessioni interne di prodotti.
IVA Moss: il caso concreto
Come già anticipato, il soggetto in questione non poteva applicare il regime in questione per operazioni che avrebbero dovuto essere dichiarate e liquidate secondo modalità ordinarie.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega quali sono i passaggi che dovrà seguire il soggetto per regolarizzare la sua posizione.
Nello specifico l’istante dovrà:
- ricalcolare l’IVA dovuta relativa al 2° trimestre 2020, computando nella liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il regime Moss;
- versare l’imposta dovuta, al netto di quanto già versato per il 2° trimestre, con il solo codice tributo 6032/2020, non detraendo quanto versato il 20 luglio 2020 tramite Moss, insieme agli interessi, calcolati dal giorno in cui il versamento doveva essere eseguito fino alla data di effettuazione, e alla sanzione stabilita o applicando il ravvedimento operoso;
- versare la sanzione prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA potendo usufruire del ravvedimento operoso. Premesso che la sanzione va in ogni caso pagata, la regolarizzazione dell’errata effettuazione della comunicazione può avvenire prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, inviando la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, oppure direttamente con la dichiarazione annuale IVA (compilando il quadro VH) o successivamente alla sua presentazione;
- rettificare, la dichiarazione IVA trimestrale presentata tramite la procedura Moss, apportando le modifiche direttamente alla dichiarazione originaria attraverso il Portale Moss.
L’eccedenza IVA versata in ambito Moss dovrà essere restituita al Paese in cui il contribuente è identificato: