La Corte di Cassazione, terza sezione civile ,con sentenza n. 17959/2021, ha riconosciuto l’illegittimità delle ormai note “partite pregresse” del servizio idrico, che rappresentano conguagli tardivi addebitati ai consumatori in contrasto con il principio di irretroattività.
Le “partite pregresse” sono conguagli tariffari approvati anche da Abbanoa dopo la delibera 643/2013 dell’allora Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico – oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Successivamente venivano indicate in bolletta le voci “partite pregresse”, importi calcolati con meccanismi non troppo chiari, non elevati ma danneggiando gli utenti perché costretti a pagare dei conguagli tariffari spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ad Aeegsi, chiarisce Satolli.
Ancora Satolli precisa che la Cassazione, con la sentenza n. 17959-21 breve ma chiarissima, riconosce per la prima volta l’illegittimità delle partite pregresse. La Corte ritiene che la spettanza delle partite pregresse, definite dall’Autorità e adottate nell’esercizio del potere regolatorio in relazione al S.I.I., non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi, il quale, appunto, rende illegittimo il meccanismo recuperatorio.
“Si suggerisce ai consumatori di richiedere il rimborso ad Abbanoa di quanto pagato in questi anni sotto la voce partite pregresse, inviando una lettera di messa in mora per bloccare la prescrizione al fine di ottenere la restituzione delle partite pregresse” – afferma Monica Satolli, Responsabile Regionale Sardegna Unione Nazionale Consumatori.
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