Il Comune attiverà nella giornata di venerdì il servizio di assistenza personalizzato e adeguato alle esigenze dell’alunno di una scuola cittadina temporaneamente privo del sostegno necessario.
“Lo faremo perché è prima di tutto necessario garantire il diritto primario del benessere del minore – precisa il Sindaco Andrea Lutzu -. Le questioni burocratiche e amministrative le affronteremo dopo aver risolto il problema dell’assistenza a scuola del minore, non solo sulla base di quanto previsto dall’ordinanza cautelare del Tar Sardegna (notificato solo oggi) che ha stabilito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, che l’assistenza di base di uno studente gravemente disabile è un onere a carico del Comune, ma soprattutto perché alla base di tutto c’è il benessere del minore al quale da tempo assicuriamo altri strumenti di assistenza e a cui garantiremo anche questo”.
“Siamo convinti della correttezza delle decisioni assunte dal Comune fino a questo momento e per questo motivo ricorreremo al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR, ma il minore non può attendere oltre e nelle more di una decisione definitiva sulla legittimità del nostro operato e delle eventuali competenze di altre amministrazioni provvederemo ad assicurargli l’assistenza necessaria – prosegue il Sindaco -.
La tutela delle persone disabili e delle loro famiglie è un bene di primaria importanza e di rango superiore rispetto alle mere esigenze di bilancio, con riguardo a tutti gli enti pubblici, ma esistono norme e documenti ufficiali che attribuiscono competenze alle quali non ci si può sottrarre e alle quali ci siamo attenuti.
Nel caso specifico ci siamo mossi sulla base di relazioni e documenti che da un lato definivano la natura dell’assistenza da assicurare qualificata come assistenza di base e dall’altro conseguentemente ne rimandavano la competenza all’istituzione scolastica.
La ASL ha certificato la necessità di un’assistenza di base da cui deriva un obbligo da parte della scuola, mentre il TAR ha disposto l’attivazione di un’assistenza specialistica e solo questo elemento introduce l’eventuale obbligo a carico del Comune. Si precisa però che né la natura specialistica del tipo di assistenza richiesto, né l’obbligo della prestazione sono riconosciuti dalle norme regionali”.