Gara Gratta e Vinci: per il Consiglio di Stato”Regolare il rinnovo della concessione a Lotterie NazionaliNessuna discriminazione per gli altri operatori”. LA SENTENZA INTEGRALE |
“La Sezione dà atto dell’esistenza nel contratto di concessione originario della clausola che prevede l’opzione di rinnovo e ritiene che la comunicazione datata 19 settembre 2017, sulla base del suo chiaro disposto letterale, debba essere interpretata e qualificata quale manifestazione univoca di ADM di procedere al rinnovo contrattuale in favore del concessionario uscente”. Con questa motivazione – come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg – il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso contro il provvedimento con il quale è stata disposta a favore di Lotterie Nazionali la prosecuzione, fino al 30 settembre 2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, iniziata nel 2010, e la cui scadenza era prevista per il 30 settembre 2019, sottolineando come “la Sezione ritiene che la suddetta comunicazione abbia sostanzialmente concretizzato l’esercizio della discrezionalità amministrativa in un momento antecedente l’emanazione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale, in definitiva, ha avuto il solo effetto formale di imporre il suddetto obbligo a carico dell’Amministrazione, ma quando oramai la decisione ‘era già sostanzialmente presa’ ed era stata valutata come conforme rispetto all’interesse pubblico generale, attesa anche l’accertata condizione di corretto adempimento delle obbligazioni in capo al concessionario uscente fino a quel momento”. “La legge in questione non è fonte di illegittima discriminazione tra gli operatori del settore e non introduce condizioni discriminatorie favorevoli per il concessionario uscente ed a discapito di altri operatori che aspirano ad entrare nel medesimo mercato, dal momento che essa è posteriore rispetto alla comunicazione del 19 settembre 2017″. In definitiva, alla luce delle considerazioni del CdS, “l’appello deve essere respinto”. |
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