La “linea” indicata dell’UNC (Unione Nazionale Consumatori) era esatta e adesso arrivano i risultati sperati contro i conguagli regolatori di Abbanoa
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Cagliari ha avvallato quanto finora sostenuto dall’UNC in merito all’illegittimità delle richieste di conguagli regolatori, il pagamento di partite pregresse da parte di Abbanoa per le annualità dal 2005 al 2011.
La sentenza, relativa ad una richiesta di pagamento pervenuta ad un socio dell’associazione dell’Unione Nazionale Consumatori, è giunta infatti a tale conclusione richiamando il recente pronunciamento della Corte di Cassazione – Terza Sez. Civile n.17959-21 – in merito all’inapplicabilità delle partite pregresse per gli anni precedenti al 2014.
“È un vero successo al quale l’Unione Nazionale Consumatori ha creduto fin dall’inizio” afferma Monica Satolli, coordinatrice regionale e la dimostrazione della correttezza delle affermazioni fatte.
“L’auspicio è che a seguito di tale pronuncia i consumatori domandino ad Abbanoa la restituzione delle partite pregresse sinora versate” conclude Satolli.
La coordinatrice regionale mantiene perciò la linea già resa nota nel settembre scorso: “Si suggerisce ai consumatori di richiedere il rimborso ad Abbanoa di quanto pagato in questi anni sotto la voce partite pregresse, inviando una lettera di messa in mora per bloccare la prescrizione al fine di ottenere la restituzione delle partite pregresse”.
Per qualsiasi chiarimento e informazioni contattare la sede via e-mail ([email protected]) o telefono 070485040
Fonte foto: webapi.unionesarda.it