ORDINANZA del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA.
Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,VISTE le comunicazioni prot. n. 54175 e 15754 rispettivamente in data 13.06.2018 e 16.02.2018
della Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio di COMSUBIN 51150/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 22.04.2022;
VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha richiesto l’emanazione
dei provvedimenti di competenza per l’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra,
nel punto di coordinate Lat. 41°11.507’ N – Long 009°33.069’ E (WGS 84), con le
modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione
(Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità
Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la
navigazione nella zona di mare interessata dall’attività in argomento.
RENDE NOTO
che nei giorni dal 10 maggio al 13 maggio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, avranno luogo le operazioni di
brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41°11.507’N 009°33.069’ E
2000 metri per la navigazione, la
sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività
subacquea e/o di superficie.
ORDINA
Articolo 1
I giorni dal 10 maggio al 13 maggio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri dal punto di brillamento di cui al RENDE NOTO.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della
Nautica da Diporto.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul
sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 09.05.2022