Occorrono maggiori tutele legali per i caregiver nel settore scuola
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede maggiori tutele legali, oltre a quelle già previste dalla normativa (Legge 104/1992; Decreto Legislativo 151/2001), per quei docenti che rivestano il ruolo di caregiver.In particolare il CNDDU ritiene fondamentale trovare forme di agevolazione in tema di mobilità per consentire a tutti coloro che fossero in possesso di documentazione regolare di rientrare immediatamente nelle sedi dei propri soggetti assistiti.
Sarebbe opportuno, per rendere più efficaci tali percorsi, sviluppare una sinergia tra Regioni e Ministero dell’Istruzione in grado di scambiare informazioni utili e protocolli per favorire l’iter di avvicinamento richiesto.
Tale proposta potrebbe trovare un’attinenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 5) e la Legge delega in materia di disabilità (legge n. 227 del 22 dicembre 2021 per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione della riforma 1.1 prevista dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Nella giurisprudenza, il caregiver trova una sua definizione nella Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017): all’articolo 1, comma 255 il caregiver familiare è chi assiste “e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di s, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18″.
In considerazione dell’importanza della questione e vista anche la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006, chiediamo al Ministero dell’Istruzione di avviare al più presto un tavolo di confronto per discutere la problematica in oggetto in quanto non è tollerabile che esistano situazioni in cui caregiver e soggetti assistiti siano separati da più di 1.000 chilometri.
prof. Romano Pesavento
presidente CNDDU