Ryanair: sindacati 17 luglio nuovo sciopero di 24 ore. Unc: viaggiatori hanno diritto a compensazione pecuniaria. Pronti a esposto ad Antitrust ed Enac.
E’ stato annunciato ora un nuovo sciopero di 24 ore, domenica 17 luglio, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink.
“Si ricorda che i viaggiatori hanno diritto non solo ad assistenza, rimborso o riprotezione, ma anche alla compensazione pecuniaria non essendo stati informati della cancellazione del volo con almeno 2 settimane di preavviso. Ricordiamo, infatti, che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2018 sulla compagnia aerea tedesca Tuifly, è ormai assodato che lo sciopero non rientra tra le circostanze eccezionali che consentono di non pagare l’indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004″ afferma Monica Satolli, coordinatrice per la Sardegna dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Annunciamo fin d’ora che la nostra associazione presenterà un esposto sia all’Antitrust che all’Enac nel caso Ryanair così come per le altre compagnie che non riconoscano questo sacrosanto diritto dei consumatori” conclude Satolli.
Diritti del consumatore in caso di cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo, ossia quando l’aereo non parte, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Ha anche diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che sia stato informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.
La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, ma non sciopero o carenze del personale). In tal caso resta rimborso (o riprotezione) e assistenza.
3 modalità di protezione
· Assistenza. Il consumatore ha diritto, infine, a titolo gratuito, all’assistenza, ossia a 2 telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all’attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione.
· Rimborso o riprotezione. Il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
· Compensazione. Indipendentemente dalla scelta effettuata per il rimborso, ha poi diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi.