Ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e della CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA.
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,VISTO il contratto di Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di continuità territoriale di
passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna stipulato in data 29.06.2016 al
repertorio n.10 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti e la
Compagnia di Navigazione DELCOMAR;
VISTA la nota prot. n.7385 del 30.03.2022, assunta a prot.n.5489 del 31.03.2022, con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti, comunica la proroga tecnica
del contratto sopra indicato dal 01.04.2022 al 31.12.2022;
VISTA la nota prot. n. 0008121 del 10.09.2018 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato
dei Trasporti, relativa al contratto di servizio Rep. 14 del 07.09.2018 inerente il servizio
pubblico di collegamento marittimo notturno tra La Maddalena e Palau e v.v. svolto dalla
Società Ensamar SRL;
VISTA la nota in data 15.02.2022, assunta al prot. n. 2576 in data 15.12.2020, con la quale la
Compagnia di Navigazione “Maddalena Lines S.r.l.” chiede l’autorizzazione per lo
svolgimento del servizio di linea residuale tra i porti di La Maddalena e Palau e v.v. per il
periodo 01.04.2022 – 15.10.2022; rettificata con nota del 29.03.2022 assunta in pari data al
prot.5275, con la quale viene chiesto di poter effettuare le corse in libero mercato a
decorrere dal 11.04.2022;
VISTA la nota in data 11.03.2022, assunta a prot. n.4234 in data 11.03.2022, con la quale la Soc.
DELCOMAR srl esprime il proprio parere favorevole alla rimodulazione del quadro orari
come richiesto dalla Soc. Maddalena Lines srl per i periodi 01.04.2022- 31.05.2022 e
01.10.2022 – 15.10.2022;
VISTA la nota prot. n. 6921 del 23/03/2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
dei Trasporti, con la quale è stato espresso nulla osta alla parziale modifica del quadro orari
del servizio pubblico diurno sulla linea tra i porti di La Maddalena e Palau assicurato dalla
Soc. DELCOMAR Srl per i periodi 01.04.2022- 31.05.2022 e 01.10.2022 – 15.10.2022;
VISTA la propria Ordinanza n. 100/22 del 06.08.2022 – “Disciplina quadro orario di arrivo e
partenza dei Mototraghetti in linea La Maddalena – Palau e v.v. – Agosto-Settembre 2022”;
SENTITO per quanto di competenza, il Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Palau in merito al
nuovo piano accosti;
RITENUTO necessario dover emanare norme che disciplinino, per quanto di competenza dell’Autorità
Marittima, la navigazione delle unità impiegate nel collegamento marittimo tra i porti di La
Maddalena e Palau e v.v.;
VISTO il Decreto Ministeriale del 09.12.2009 – “Trasporto merci pericolose – bombole di gas uso
domestico” ed il Codice IMDG in vigore;
VISTI gli artt. 17, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione (Parte Marittima);
RENDE NOTO
che con la presente Ordinanza sono regolamentate, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli
fini della sicurezza della navigazione, gli accosti nei porti di La Maddalena e Palau delle unità che effettuano i
collegamenti marittimi sulla linea La Maddalena – Palau e viceversa, per i seguenti periodi:
01.10.2022 – 15.10.2022;
16.10.2022 – 31.12.2022,
come meglio indicato nelle tabelle orarie allegate alla presente Ordinanza.
ORDINA
Articolo 1
(Sospensione delle corse)
Eventuali motivate sospensioni delle corse dovranno essere tempestivamente segnalate da parte del Comando
di bordo alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica
e successivamente documentate mediante la presentazione di Estratto del Giornale Nautico-Parte II^.
Articolo 2
(Orari e Ritardi)
Gli orari degli arrivi/partenze devono essere rigorosamente rispettati ai fini della sicurezza della navigazione.
Eventuali motivati e comprovati ritardi in partenza devono essere immediatamente comunicati da parte del
Comando di bordo alla dipendente Sala Operativa, tramite “chiamata radio” o comunicazione telefonica.
Articolo 3
(Ascolto Radio)
I Mototraghetti hanno l’obbligo di effettuare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF.
Articolo 4
(Disciplina accosti nel porto di La Maddalena e Palau)
L’assegnazione nei porti di La Maddalena e Palau degli accosti, prioritari in quanto correlati all’esecuzione di
contratto di servizio pubblico di linea, è disposta da questa Autorità Marittima secondo criteri tecnico-nautici e
di sicurezza della navigazione e portuale, correlati alle caratteristiche tecniche delle unità navali impiegate,
nonché alla tipologia delle banchine disponibili.
Articolo 5
(Disciplina accosti non operativi (soste inoperose) – porto di La Maddalena e Palau)
Gli accosti non operativi (soste inoperose) delle unità navali impiegate sulla linea La Maddalena – Palau in
esecuzione del Contratto di Servizio in parola saranno di volta in volta autorizzati dalla locale Autorità
Marittima secondo i criteri già evidenziati al precedente articolo 4.
Articolo 6
(Trasporto di merce pericolosa – bombole di GAS e autobotti benzine)
E’ consentito l’imbarco e lo sbarco delle merci pericolose a bordo dei mototraghetti in servizio di linea la
Maddalena-Palau e v.v., previo Autorizzazione e Nulla Osta allo sbarco rilasciato dall’ Autorità Marittima
Competente. Nello specifico le bombole del gas portate tramite automezzi autorizzati e le autobotti benzine
devono essere trasportate a bordo dei suddetti mototraghetti, esclusivamente nei giorni e negli orari di cui
all’Allegato 1 e 2, che sono parte integrante della presente Ordinanza, nel rispetto delle normative vigenti.
Eventuali modifiche a quanto sopra disciplinato, potrà essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto previo
accordo con le Compagnie di Navigazione interessate.
Articolo 7
(Norme sanzionatorie)
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non
configuri diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174 del Codice della
Navigazione.
Articolo 8
(Validità)
La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 06.00 del 01.10.2022 ed abroga la precedente
Ordinanza n. 100/22 citata in premessa.
Articolo 9
(Disposizioni finali)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà
assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al
Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e
pubblicazione sul sito internet -www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena.
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Renato SIGNORINI