ORDINANZA
Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTE le comunicazioni prot. n. 54175 e 15754 rispettivamente in data 13.06.2018 e 16.02.2018
della Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio di COMSUBIN 54009/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 18.11.2022;
VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha richiesto l’emanazione
dei provvedimenti di competenza per l’attività di brillamento di ordigni bellici per il giorno
venerdì 25 novembre, nel punto di coordinate Lat. 41°11.507’ N – Long 009°33.069’ E
(WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione
(Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità
Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la
navigazione nella zona di mare interessata dall’attività in argomento,
RENDE NOTO
che il giorno venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, avranno luogo le operazioni di
brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio
planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41°11.507’N 009°33.069’ E
2000 metri per la navigazione, la
sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività
subacquea e/o di superficie.
ORDINA
Articolo 1
Il giorno venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, è interdetta la navigazione, la sosta,
l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri dal punto di
brillamento di cui al RENDE NOTO.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno
perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della
Nautica da Diporto.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà
assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice
della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul
sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 24.11.2022
P. IL COMANDANTE t.a.
C.F. (CP) Renato SIGNORINI
Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTE le comunicazioni prot. n. 54175 e 15754 rispettivamente in data 13.06.2018 e 16.02.2018
della Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio di COMSUBIN 54009/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 18.11.2022;
VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha richiesto l’emanazione
dei provvedimenti di competenza per l’attività di brillamento di ordigni bellici per il giorno
venerdì 25 novembre, nel punto di coordinate Lat. 41°11.507’ N – Long 009°33.069’ E
(WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione
(Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità
Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la
navigazione nella zona di mare interessata dall’attività in argomento,
RENDE NOTO
che il giorno venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, avranno luogo le operazioni di
brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio
planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41°11.507’N 009°33.069’ E
2000 metri per la navigazione, la
sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività
subacquea e/o di superficie.
ORDINA
Articolo 1
Il giorno venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, è interdetta la navigazione, la sosta,
l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri dal punto di
brillamento di cui al RENDE NOTO.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno
perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della
Nautica da Diporto.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà
assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice
della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul
sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, 24.11.2022
P. IL COMANDANTE t.a.
C.F. (CP) Renato SIGNORINI