Si parla sempre più spesso del cosiddetto “diritto all’oblio”, conosciuto anche come diritto “ad esser dimenticati”.
Esso si configura come quel diritto relativo alla cancellazione dei dati personali di un determinato soggetto.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 679/16 quest’ultimo può richiedere la cancellazione dei propri dati personali. Questo diritto può essere esercitabile anche dopo la revoca del consenso al trattamento.Il diritto all’oblio, previsto con il GDPR, il Garante per la protezione dei dati personali, è la modalità attraverso la quale l’interessato esercita il proprio diritto all’identità personale. Il soggetto può chiedere che venga eliminata la traccia online di qualsiasi cosa non si ritenga opportuna sia ricollegata alla propria persona.
La procedura consiste nella richiesta di rimozione delle informazioni personali che così non potranno essere diffuse o condivise da soggetti terzi.
Per questo è per certi versi equiparabile e confondibile con il diritto alla cancellazione, anche se, sono diritti e concetti differenti. La cancellazione delle informazioni personali riguardanti un determinato soggetto sono infatti una conseguenza dell’esercizio del diritto all’oblio.
La protezione dei dati personali
Questo diritto si colloca oggi a tutti gli effetti nell’ambito della disciplina relativa alla protezione dei dati personali, attraverso appunto quanto dettato in tema dal Regolamento UE n. 679/2016 il quale, all’art. 17 stabilisce che:
“ 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.”
Diritto all’oblio e diritto di cronaca
Il diritto all’oblio si scontra spesso col diritto di cronaca, cioè il diritto di informare ed essere informati su fatti che riguardano il soggetto coinvolto.
Ma come da art. 17, sopra menzionato, il diritto all’oblio non si applica se il trattamento oggetto di cancellazione è necessario per: “…l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione…”, purché il mantenimento della notizia pubblicata online e contenente le informazioni personali di un determinato soggetto rispetti tre fondamentali parametri. Che la notizia continui ad essere di interesse pubblico, sia attuale e veritiera.
Far valere il proprio diritto all’oblio nell’era digitale
Con l’avvento di Internet e soprattutto dei social network il diritto all’oblio diventa estremamente importante. Oggi è difficile bloccare la diffusione delle proprie informazioni personali una volta immesse nel sistema digitale e quindi rese pubbliche. Soprattutto perchè, anche cancellandole dalla fonte, esse si spargeranno a macchia d’olio sul web a causa delle ripubblicazioni da parte di altri utenti del web.
Non si tratta quindi di cancellare una notizia o una foto o un video pubblicati da parte della fonte originaria. Ma nel rendere indisponibili le ripubblicazioni fatte da terzi e che rimangono disponibili nei meandri della rete.
Come richiedere il diritto all’oblio e tutti i limiti della procedura
Il soggetto può quindi richiedere al titolare del trattamento che ha pubblicato determinato notizie la loro eliminazione. ll titolare del trattamento dovrà procedere spontaneamente e automaticamente alla cancellazione dei dati personali del soggetto entro un mese e a titolo gratuito.
In alternativa alla cancellazione, si può optare anche per una anonimizzazione dei dati, purché venga inibita la possibilità di identificazione nuovamente l’interessato.
In ogni caso , ai sensi dell’art 17 del GDPR, il titolare del trattamento non è obbligato a procedere alla cancellazione dei dati personali di un determinato soggetto nel caso ci sia una legge che impone un periodo di tempo prestabilito per la conservazione di determinati dati riguardanti l’interessato. Cioè quando deve essere preservato l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto del titolare del trattamento in sede giudiziaria.
Gloria Cadeddu