Codici: oltre 4 ore di ritardo per un volo Catania-Roma, Ryanair condannata a risarcire il passeggero anche per i danni non patrimoniali.
I diritti ci sono e bisogna farli valere. È il significato della sentenza del Giudice di Pace di Roma, Sezione IV Civile. La pronuncia lo scorso 23 marzo nella causa civile tra un consumatore rappresentato dall’associazione Codici e Ryanair per un volo segnato da un forte ritardo.
Il verdetto premia il passeggero, che andrà rimborsato e risarcito. Ma andiamo con ordine.
Il volo risale all’ottobre 2021, da Catania a Roma con partenza alle 21,45 ed arrivo previsto alle 23,10. Giunto in aeroporto, il passeggero attende senza alcuna informazione il decollo, avvenuto alle 2,27. Atterra nella capitale alle 3,30, ossia 4 ore e 20 minuti dopo l’orario previsto. Un ritardo che ha costretto il passeggero a spese extra per rientrare a casa.
“Abbiamo presentato un reclamo a Ryanair per chiedere rimborso e risarcimento del nostro assistito – spiega Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici. Di fronte al rifiuto della compagnia, siamo arrivati al Giudice di Pace.
La sentenza pronunciata nei giorni scorsi è importante per due motivi. Il primo riguarda la competenza territoriale in caso di vendita di biglietti online. Nell’acquisto non si applica il luogo dove ha sede il vettore, né il luogo di partenza o destinazione del volo, ma quello dove il passeggero è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del biglietto emesso online. E, nel caso in questione, coincide nel luogo di residenza del passeggero, ovvero Roma.
Il secondo motivo è legato alla tesi difensiva di Ryanair. Dicevano che il ritardo era provocato dal dirottamento del volo precedente a Fiumicino a causa del maltempo. Ma dalla documentazione depositata emerge che il temporale sarebbe avvenuto nel Nord Europa. Considerando la flotta numerosa, Ryanair avrebbe potuto gestire il maltempo in un altro modo. La compagnia, in fase di programmazione dei voli, deve tener conto del rischio del ritardo connesso all’eventuale emergere di circostanze eccezionali che possono verificarsi, come guasti tecnici e forza maggiore.
Due punti fondamentali, riconosciuti dal giudice. La condanna per la compagnia è l’indennizzo contrattuale di 250 euro. Non solo: anche il rimborso delle spese sostenute a causa del ritardo ed il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi della convenzione di Montreal”.
“Ci teniamo a questa sentenza anche per il suo significato – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. Ci auguriamo che serva da stimolo per i consumatori. I tempi non sono brevi, è vero. C’è voluto più di un anno per giungere alla sentenza. Ma alla fine è arrivata e questo è quello che conta. Spesso le compagnie puntano proprio sui tempi lunghi. Magari possono scoraggiare i passeggeri dal fare reclamo. Questa vicenda dimostra, invece, che con pazienza e tenacia è possibile far valere i propri diritti.
Il messaggio che vogliamo lanciare ai consumatori, dunque, è di far sentire la propria voce. Idiritti non sono degli optional e le compagnie devono rispettarli”.
L’associazione Codici è impegnata anche nel settore del trasporto aereo a fornire assistenza ai consumatori per cancellazioni, ritardi o mancata informazione su scioperi, solo per citare alcuni esempi. In questi casi è possibile fare una segnalazione e richiedere assistenza telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].
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