Il presidente dell’Oipa Comparotto: «L’ordinanza, eticamente molto discutibile, era lesiva della tutela del benessere degli animali randagi presenti sul territorio»
Vietato sfamare cani, gatti e volatili in aree pubbliche a Castelbuono (PA) pena una sanzione da 25 a 500 euro: questo quanto disposto lo scorso 21 luglio dal sindaco Mario Cicero, con un’ordinanza contro la quale l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) aveva presentato immediatamente un’istanza di revoca in autotutela.Oggi il sindaco della cittadina ha emanato un’altra ordinanza per dare “la giusta interpretazione” alla precedente e chiarire, spiegando le modalità, che si possono sfamare gli animali nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, garantendo, nel contempo, la pulizia e il decoro dei luoghi.
Il primo provvedimento del sindaco ordinava, testualmente, “il divieto di somministrare alimenti di qualsiasi natura, anche sterilizzanti, in forma diretta o indiretta, a volatili, cani e gatti randagi su aree pubbliche o aperte al pubblico, centro urbano e zone limitrofe, Parco Rimembranze e Parco S. Croce, con espressi divieto di gettare granaglie, sostanze e scarti/avanzi alimentari”.
L’Oipa nella sua istanza faceva notare come l’atto fosse illegittimo, e dunque annullabile, poiché in evidente conflitto con:
- legge 281/91;
- legge della Regione Sicilia n. 15/22;
- art. 9 della Costituzione, ferme restando le norme igienico-sanitarie da rispettare.
«Lieti che il sindaco Cicero abbia fatto un passo indietro»
«L’ordinanza era chiaramente lesiva della tutela del benessere degli animali randagi presenti sul territorio. In più occasioni la giustizia amministrativa si è espressa annullando simili atti. Siamo lieti che il sindaco Cicero abbia fatto un passo indietro. Il Comune di Castelbuono ha accolto il suggerimento dell’Oipa che proponeva di garantire decoro e igiene sul suolo pubblico predisponendo punti di somministrazione di concerto con i volontari», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto.
I precedenti: i pareri di Consiglio di Stato e Tar
Già negli anni Novanta il Consiglio di Stato (in sede consultiva; Sez. III, parere 16 settembre 1997, n. 883), precisava che “nessuna norma di legge fa divieto di alimentare i randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio”.
Più recentemente, il Tar della Puglia, su ricorso di Oipa ed Earth, ha annullato un’ordinanza del Comune di Panni (FG) nella parte in cui vietava ai cittadini di alimentare i cani vaganti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico “mediante il deposito di cibo a terra”.
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