Fisco, Pagamenti Prima Rata Rottamazione Cartelle Entro Il 6 Novembre
Fisco, Pagamenti Prima Rata Rottamazione Cartelle Entro Il 6 Novembre, Ultimi giorni per il pagamento della prima o unica rata della
Rottamazione-quater. Saranno infatti considerati validi i pagamenti
della Definizione agevolata delle cartelle effettuati entro il prossimo
6 novembre, in considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza
concessi dalla legge rispetto alla scadenza prevista il 31 ottobre 2023
(il 5 novembre è un giorno festivo quindi il termine slitta al lunedì
successivo). La legge prevede che in caso di mancato pagamento, oppure
qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali,
verranno meno i benefici della Definizione agevolata. Per il pagamento
deve essere utilizzato il modulo che riporta la scadenza del 31 ottobre
2023, allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso
dei contribuenti o disponibile in copia sul sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it [1].
COME E DOVE PAGARE. È possibile pagare in banca, agli sportelli
bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet
banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e
tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it [1] e con l’App Equiclick tramite
la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli
di Agenzia delle entrate-Riscossione dove l’accesso è consentito
esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione
“Sportello territoriale” oppure tramite il contact center al numero
060101.
COSA PREVEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA.
La Definizione agevolata
introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) si applica
ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a
prescindere se in regola con i pagamenti.
L’adesione consente di versare
solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di
rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di
notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di
sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per
quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre
sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da
corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque
denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle
dovute a titolo di aggio.