(Adnkronos) –
Canone Rai 2024, oggi 31 gennaio ultimo giorno per presentare la domanda di esenzione. Da chi ha diritto all'agevolazione per età e reddito fino alla dichiarazione sostitutiva da inviare per chi non possiede una tv, ecco tutte le informazioni utili. Alcuni soggetti sono esentati dal pagamento del Canone Rai. Tre sono i casi di esonero. 1) Chi, avendo 75 anni o più, ha un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro (soglia valida dal 2018). 2) Diplomatici e militari stranieri. 3) Chi non detiene una tv. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti del modello di dichiarazione sostitutiva. Dal 1° gennaio 2016 la detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esiste 'un'utenza per la fornitura di energia elettrica' nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (ossia si presume nei confronti dei titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residente). Se non è vero, per superare questa presunzione ed evitare l’addebito in bolletta, ogni anno i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della tv. Insomma non basta aver già dichiarato in passato di non avere una tv, bisogna rifarlo ogni anno. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo. Entro oggi 31 gennaio del 2024, quindi, va ripresentata la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, compilando il quadro A del modellino (Dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione), altrimenti si sarà costretti a pagare come minimo il canone del primo semestre. Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede: tramite l’applicazione web; tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.); tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante Pec all’indirizzo [email protected]. —[email protected] (Web Info)
Canone Rai 2024, oggi 31 gennaio ultimo giorno per presentare la domanda di esenzione. Da chi ha diritto all'agevolazione per età e reddito fino alla dichiarazione sostitutiva da inviare per chi non possiede una tv, ecco tutte le informazioni utili. Alcuni soggetti sono esentati dal pagamento del Canone Rai. Tre sono i casi di esonero. 1) Chi, avendo 75 anni o più, ha un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro (soglia valida dal 2018). 2) Diplomatici e militari stranieri. 3) Chi non detiene una tv. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti del modello di dichiarazione sostitutiva. Dal 1° gennaio 2016 la detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esiste 'un'utenza per la fornitura di energia elettrica' nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (ossia si presume nei confronti dei titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residente). Se non è vero, per superare questa presunzione ed evitare l’addebito in bolletta, ogni anno i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della tv. Insomma non basta aver già dichiarato in passato di non avere una tv, bisogna rifarlo ogni anno. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo. Entro oggi 31 gennaio del 2024, quindi, va ripresentata la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, compilando il quadro A del modellino (Dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione), altrimenti si sarà costretti a pagare come minimo il canone del primo semestre. Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede: tramite l’applicazione web; tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.); tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante Pec all’indirizzo [email protected]. —[email protected] (Web Info)