Marine Oristanesi – Il Tribunale civile di Cagliari riconosce le ragioni del Comune nella cessione delle quote
La sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Cagliari, presidente Ignazio Tamponi, ha rigettato il ricorso presentato dal Presidente del Circolo Nautico Oristano, Gian Marco Patta, contro la Tharros Yachting, la società Marine Oristanesi e il Comune di Oristano. Secondo il Tribunale civile di Cagliari, il Comune di Oristano aveva il potere di alienare la partecipazione nella società: “Si tratta di una disposizione che non si può prestare ad una differente interpretazione, se non omettendone o stravolgendone il significato”. Per i giudici cagliaritani il potere di cessione delle quote del Comune si poteva esercitare senza un limite temporale. Nella sentenza si legge inoltre che il Tribunale ritiene “che la più corretta lettura della disposizione debba partire dalla constatazione che l’amministrazione pubblica non perda mai la titolarità del potere dispositivo, connotato naturale del diritto di proprietà sulla partecipazione e funzionale alla migliore liquidazione possibile della partecipazione. Una lettura contraria presupporrebbe una sorta di espropriazione legale invertita in cui il soggetto pubblico subisce l’espropriazione di un bene attraverso un procedimento meramente privatistico”.
Il Circolo Nautico Oristano nel ricorso aveva chiesto di accertare e dichiarare la legittimità della vendita delle Marine Oristanesi allo stesso Circolo della quota del Comune nella società di gestione del porto turistico di Torre Grande. Contestualmente l’associazione sportiva chiedeva al Tribunale di disporre la cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione effettuata a favore della Tharros Yachting e in subordine di accertare e dichiarare il diritto del circolo ad esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della quota.
Il Tribunale di Cagliari ha ritenuto corrette le ragioni del Comune di Oristano, rappresentato dagli avvocati Carlo Ibba e Gianna Caccavale, della società Tharros Yachting rappresentato dagli avvocati Massimo Lai e Christian Stara e della società Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca rappresentata dall’avvocato Christian Stara che si sono opposte al ricorso del Circolo nautico.
Secondo i giudici “L’organo amministrativo di Marine Oristanesi ha erroneamente ritenuto di poter avviare il procedimento di liquidazione della partecipazione del Comune di Oristano, nonostante questi avesse da tempo avviato il procedimento previsto per la cessione, poi perfezionato con l’atto pubblico che ha trasferito la partecipazione alla Tharros Yachting. In difetto del presupposto del recesso dalla società da parte del Comune di Oristano e in ragione della persistente titolarità e disponibilità della quota in capo a esso, l’amministratore di Marine Oristanesi non ha potuto validamente offrire in opzione la partecipazione del Comune di Oristano. Conseguentemente, il Circolo Nautico non può avere acquistato la partecipazione del Comune di Oristano”.
“Non può essere accolta neppure la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad esercitare la prelazione prevista dalla Statuto – si legge ancora nella sentenza -. In fatto, è accaduto che il comune di Oristano, individuato il cessionario della partecipazione, in applicazione dell’art. 8 dello Statuto, comunicò alla società Marine Oristanesi il 6 agosto 2019 ed il 13 agosto 2019, ed al suo socio superstite Circolo Nautico il 26 agosto 2019, la volontà di cedere la partecipazione ed il prezzo di cessione, invitando il socio ad esercitare il diritto di prelazione. Il Circolo Nautico, con nota del 24 settembre 2019, assumendo di essere già proprietario della partecipazione a seguito dell’esercizio del diritto di opzione, comunicò “di essere disposto a esercitare il diritto di prelazione di cui all’oggetto, solo qualora il Comune di Oristano dimostri, in ogni sede, anche giudiziaria, che la procedura di liquidazione delle quote dello stesso Comune …sia radicalmente invalida e non possa sortire gli effetti giuridici suoi propri”. È dunque chiaro che al Circolo attore è stato offerto l’esercizio del diritto di prelazione che esso ha tuttavia rifiutato, rendendosi disponibile ad esercitarlo in un futuro incerto e condizionato, al di fuori dei termini e dei modi previsti dallo Statuto”.
Il Tribunale si è dunque pronunciato definitivamente dichiarando cessata la materia del contendere, rigettando le restanti domande e compensando le spese.