Somma prevenzione incendi
Il sindaco di Somma Vesuviana ha firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di interventi da parte dei possessori di terreni incolti, al fine di prevenire incendi e eventuali condizioni igienico sanitarie precarie.Trascorsi i 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, partiranno i controlli. Previste sanzioni amministrative pecuniarie dai 2000 ai 20.000 euro e non solo.
Tutta l’ordinanza è sul sito del Comune di Somma Vesuviana e all’Albo Pretorio del Comune di Somma Vesuviana.
“Sul territorio comunale insistono terreni ed aree libere con presenza di erbe incolte, rovi, accumuli ed abbandoni di materiali di varia natura, confinanti con civili abitazioni, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, determinando inconvenienti igienico – sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica. Inoltre, i terreni incolti e/o abbandonati, possono causare pericolo di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, in particolare durante la stagione estiva per le alte temperature; la presenza di vegetazione incolta, con l’avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature, potrebbero diventare fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale. Ho emanato una chiara ordinaza la quale vieta di compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio nelle zone a meno di 200 metri da aree boscate o con presenza di folta vegetazione spontanea nei terreni cespugliati, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade e ferrovia, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana. Divieto di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nelle aree boscate nonché nei terreni cespugliati, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade e ferrovia, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana. E’ vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali”. Lo ha annunciato il sindaco di Somma Vesuviana, comune del napoletano.
L’ordinanza firmata dal sindaco di Somma Vesuviana, comune del napoletano. Prevede anche l’obbligo da parte dei possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri da aree boscate di interrare le stoppie e residui vegetali. Gli Enti e i privati, possessori, di aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito o con altre aree boscate o coltivazioni, hanno l’obbligo di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei medesimi, almeno per la profondità di 5 metri; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi”. Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati.
La stessa ordinanza, prevede l’obbligo, da parte di Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati, di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi” ed evitare che il seccume vegetale possa costruire mezzo di propagazione di eventuali incendi. Inoltre i possessori di terreni incolti, adiacenti la linea ferroviaria, hanno l’obbligo, durante tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi”, di tenerli puliti fino a 20 metri dal confine ferroviario.
Tutta l’ordinanza è pubblicata sul sito del Comune ed in particolare all’Albo Pretorio.
Si AVVERTE CHE le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate decorsi giorni 20 dalla data di affissione e divulgazione della stessa, al fine di consentire alla cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti. Pertanto per tutte le esecuzioni di azioni e/o omissioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio nel periodo compreso tra il 15 GIUGNO 2024 e il 30 SETTEMBRE 2024, o per le aree boscate e nelle adiacenze di esse fino a 200 metri sarà applicata: sanzione pecuniaria da € 2.000,00 ad € 20.000,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000: pagamento in misura ridotta € 2.000,00 per tutte le altre aree a più di 200 metri dalle aree boscate: sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, quest’ultima sanzione amministrativa accessoria comune ad entrambe le succitate ipotesi. In caso di inottemperanza, sarà applicata la medesima sanzione amministrativa individuata per le ipotesi sanzionatorie ancora in essere. In caso di avvenuto incendio, per cause di inottemperanza alla presente ordinanza, verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P. oltre che per le ulteriori ipotesi di reato. Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza per aree boscate si intende la parte interna e il confine dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell’Ente Parco ed allegata al D.P.R. istitutivo dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4.8.1995.